Sulla prova dell’inclusione del credito azionato tra quelli asseritamente ceduti in blocco: il Tribunale di Foggia sul valore dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Nota a Trib. Foggia, Sez. II, 13 maggio 2025, n. 956. Massima redazionale Nel caso di specie, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a parte opposta è documentalmente provata dall’atto di cessione prodotto sin dalla fase monitoria. Orbene, il contratto di cessione ha natura consensuale: pertanto, ai fini del perfezionarsi dell’efficacia traslativa della […]

Mag 16, 2025 - 22:50
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Sulla prova dell’inclusione del credito azionato tra quelli asseritamente ceduti in blocco: il Tribunale di Foggia sul valore dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

Nota a Trib. Foggia, Sez. II, 13 maggio 2025, n. 956.

Massima redazionale

Nel caso di specie, la titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a parte opposta è documentalmente provata dall’atto di cessione prodotto sin dalla fase monitoria.

Orbene, il contratto di cessione ha natura consensuale: pertanto, ai fini del perfezionarsi dell’efficacia traslativa della cessione, non occorre la notifica della cessione al debitore ceduto, necessaria al solo effetto di rendergli opponibile la cessione, così come previsto dall’art. 1264 c.c. Difatti, la notificazione al debitore ceduto, è volta a escludere l’efficacia liberatoria del pagamento effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito.

La Corte Suprema di Cassazione[1], con riguardo al tema della cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto: «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta». Inoltre, sempre la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato[2] che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo bastevole l’estratto ex art. 58 TUB.

In tema di cessione di crediti in blocco, laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

Non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Non può dirsi bastevole, dunque, l’estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti.

Con pronunciamento successivo[3] la Cassazione ha affermato un duplice principio di diritto in ordine alla prova della cessione dei crediti in blocco e all’onere della prova che, nel giudizio di cognizione, incombe sulla Banca in maniera più rigorosa rispetto al giudizio sommario di ingiunzione. La documentazione che il cessionario deve produrre non deve provare solo la “notificazione” della cessione al debitore ceduto – necessaria ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo nonché ad escludere il carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma deve, altresì, provare l’effettiva avvenuta stipula del contratto di cessione e quindi l’effettivo trasferimento della titolarità di quel credito[4]. Difatti, una cosa è l’avviso della cessione necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa, un’altra è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto. Come noto, l’art. 58 TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nelle Gazzetta Ufficiale; tale adempimento – ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale all’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione ma è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa. Va sempre quindi distinta la questione della prova dell’esistenza della cessione (della fattispecie traslativa del credito appunto) dalla questione della prova dell’inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, salvo che il debitore non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa tra Banca cedente e cessionario, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso di cessione pubblicato in G.U. può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove però tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Non deve, quindi, essere dimostrata, in questo caso, l’esistenza del contratto di cessione bensì occorre valutare le indicazioni contenute nell’avviso di cessione di crediti in blocco. Solo laddove la riconducibilità del credito tra quelli ceduti in blocco non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati per fornire la prova che lo specifico credito contestato sia stato ceduto.

Ove, per converso, sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve certamente essere oggetto di prova e a tale scopo non può essere sufficiente la notificazione della cessione, neanche se avvenuta mediante avviso pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB dalla cessionaria. Tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato dal Giudice del merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò, ad esempio, potrebbe avvenire nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della Banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria.

Ebbene, nel caso oggetto di vaglio, la contestazione attiene all’inclusione dei crediti nella cessione. Facendo applicazione delle coordinate sin qui tracciate, deve ritenersi che l’avviso di cessione contenga elementi identificativi dei crediti ceduti (tipologia di contratto, tra cui finanziamenti, nonché inclusione in una lista pubblicata su un sito internet espressamente indicato fino alla estinzione, la cessione della posizione debitoria sino al 2017) e, soprattutto, sussiste un elemento che può essere valorizzato in CP_4 ordine alla prova dell’inclusione, quale il possesso dei contratti in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibili alla cedente in ordine alla inclusione dell’esposizione debitoria maturata con la cessionaria avente ad oggetto l’apertura di credito, estratto conto ex art. 50 TUB formato dalla cedente il conflitto tra più cessionari[5].

 

 

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Cass. n. 5190/2025.

[2]  Il riferimento è a Cass. n. 3405/2024.

[3] Il riferimento è a Cass. n. 5478/2024.

[4] Nel caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza citata la società cessionaria aveva depositato la sola G.U. recante l’avviso dell’avvenuta cessione da parte della alla cessionaria di alcuni dei suoi crediti (tra cui quello controverso) ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 1999 e dell’art. 58 TUB e la copia della comunicazione di cessione del credito, confondendo appunto la “notificazione” della cessione al debitore ceduto – che costituisce mera dichiarazione della parte – con la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e quindi del concreto trasferimento della titolarità di quello specifico credito, prova quest’ultima necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del cessionario laddove tale qualità sia contestata – come nel caso di specie – dal debitore ceduto.

[5] Cfr. Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 17669/2010; Cass. n. 15364/2011.

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