Operazioni di investimento tramite piattaforma online: è necessaria specifica informativa, prima di ogni negoziazione.

Nota a ACF, 15 maggio 2025, n. 8011. di Antonio Zurlo Studio Legale Greco Gigante & Partners Nel caso di specie, l’Intermediario resistente non ha dimostrato di aver compiutamente assolto gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore con riferimento alle operazioni dedotte in lite, non constando agli atti quali siano state le informazioni preventivamente […]

Mag 16, 2025 - 22:50
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Operazioni di investimento tramite piattaforma online: è necessaria specifica informativa, prima di ogni negoziazione.

Nota a ACF, 15 maggio 2025, n. 8011.

di Antonio Zurlo

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Nel caso di specie, l’Intermediario resistente non ha dimostrato di aver compiutamente assolto gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore con riferimento alle operazioni dedotte in lite, non constando agli atti quali siano state le informazioni preventivamente rese in occasione di ciascuno specifico investimento qui controverso.

A fronte delle doglianze avanzate in tal senso, infatti, l’Intermediario si è difeso limitandosi a rilevare, genericamente, che la procedura di home banking utilizzata dal cliente gli avrebbe fornito tutte le informazioni necessarie a rappresentare le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’investimento senza, tuttavia, indicare quali, nel caso di specie, sarebbero state le informazioni rese in concreto disponibili.

Invero, in tema di assolvimento degli obblighi informativi preventivi nel caso di operazioni effettuate tramite piattaforme di trading online, è orientamento costante dell’Arbitro che «la circostanza che il cliente si avvalga di strumenti telematici per disporre le operazioni di investimento non può avere, tra i suoi effetti, quello di giustificare un abbassamento della sua soglia di tutela e non esonera, di certo, l’intermediario dal fornire all’investitore le informazioni previste dalla normativa di settore»[1].

L’intermediario deve assolvere tali obblighi informativi con modalità che possano essere considerate equivalenti a quelle a supporto di un servizio erogato “in presenza”, ovverosia con modalità equiparabili, sotto il profilo sostanziale, quantomeno alla consegna materiale al cliente del documento informativo. In particolare, è stato precisato che «modalità equivalenti alla consegna del documento recante le informazioni necessarie per la scelta consapevole del cliente, e che permettono di considerare pienamente provato da parte dell’intermediario l’assolvimento dei relativi obblighi, sono semmai rappresentate o (i) dall’inserimento di tutte le informazioni di dettaglio rilevanti direttamente nella pagina dove si trova il comando per impartire l’ordine di acquisto, oppure (ii) dalla previsione di un link che permetta di scaricare il documento ma in questo caso con contestuale implementazione di una funzionalità bloccante, che renda cioè possibile impartire l’ordine solo previo richiamo di attenzione del cliente e presa d’atto di aver preso visione della documentazione informativa»[2]. Ebbene, l’Intermediario resistente non ha compiutamente dimostrato di avere fatto buon governo di tali principi.

Secondo il consolidato orientamento arbitrale, inoltre, non può considerarsi satisfattiva degli obblighi informativi la documentazione consegnata ai clienti in occasione della stipula del contratto-quadro, in quanto gli intermediari sono tenuti a fornire agli investitori informazioni concrete e specifiche in occasione dei singoli investimenti posti in essere, e non solo quelle generali e standardizzate contenute nella documentazione di cui all’atto di instaurazione del rapporto.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. ACF, 30 marzo 2022, n. 5242; ACF, 16 febbraio 2023, n. 6330.

[2] Cfr. ACF, 4 luglio 2024, n. 7468.

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