Patrocinio gratuito, causa pure
Causa civile iscritta a ruolo senza pagare 43 euro per la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato. Con la legge 30.12.2024, n. 207, la manovra economica 2025, dal primo gennaio 2025 per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti è obbligatorio il pagamento del contributo unificato minimo, salvo i casi di esenzione. In assenza […] L'articolo Patrocinio gratuito, causa pure proviene da Iusletter.

Causa civile iscritta a ruolo senza pagare 43 euro per la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato. Con la legge 30.12.2024, n. 207, la manovra economica 2025, dal primo gennaio 2025 per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti è obbligatorio il pagamento del contributo unificato minimo, salvo i casi di esenzione. In assenza del versamento, il cancelliere deve rifiutare il deposito dell’atto introduttivo e non può procedere all’iscrizione a ruolo della causa. Ma non quando la parte chiede l’ammissione al gratuito patrocinio. È ancora possibile, infatti, iscrivere a ruolo un procedimento civile allegando la sola istanza di ammissione al beneficio a spese dello Stato, anche senza il provvedimento di accoglimento, come avveniva in passato: lo chiarisce la circolare emessa il 24 aprile 2025 dal ministero della Giustizia. L’ufficio giudiziario deve procedere all’iscrizione a ruolo della causa anche se manca il provvedimento di ammissione della parte al beneficio, a condizione che l’istanza sia regolarmente depositata e protocollata presso il competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati. Il difensore non deve far altro che allegare all’atto introduttivo l’istanza di ammissione protocollata. La cancelleria, dal canto suo, è tenuta comunque ad aprire un foglio notizie e, se l’istanza è rigettata e non confermata dal magistrato, deve procedere alla riscossione delle spese annotate.
Difesa garantita. Il diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione, spiega il dipartimento per gli affari di Giustizia, non può essere pregiudicato da ritardi nella decisione sull’istanza di patrocinio, non imputabili alla parte. Sull’interpretazione che esclude la necessità di pagare prima i 43 euro pesa la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli effetti dell’ammissione al patrocinio retroagiscono alla data di presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine, anche se il provvedimento di accoglimento interviene successivamente. Decisiva in particolare la sentenza n. 24729 del 23/11/2011, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione, secondo cui condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare in modo illogico i diritti dell’istante per un fatto non addebitabile a quest’ultimo. In base all’articolo 136 del d.p.r. 30.05.2002, n. 115, il testo unico per le spese di giustizia, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, una verificata l’ammissibilità, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio. Ma se il Coa ritarda non può rimetterci la parte. La prassi secondo cui l’iscrizione a ruolo è ottenuta allegando la sola istanza di ammissione al patrocinio, debitamente protocollata, con riserva di depositare il provvedimento di accoglimento della richiesta appena disponibile, risulta implicitamente confermata dalla direzione generale della giustizia civile con nota emessa il 14 luglio 2015 dalla direzione generale.
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