Dl Bollette e pignoramenti sotto soglia: tutela della prima casa o fragilità del sistema creditorio?

L’articolo introdotto nel Decreto-legge 18 marzo 2025, meglio noto come “Dl Bollette”, stabilisce una nuova soglia di impignorabilità per i debiti condominiali relativi ai consumi elettrici centralizzati: in particolare, viene previsto che, laddove il debito sia inferiore a 5.000 euro e l’immobile gravato sia l’unico di proprietà del debitore e adibito a sua abitazione principale, […] L'articolo Dl Bollette e pignoramenti sotto soglia: tutela della prima casa o fragilità del sistema creditorio? proviene da Iusletter.

Apr 29, 2025 - 10:32
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Dl Bollette e pignoramenti sotto soglia: tutela della prima casa o fragilità del sistema creditorio?

L’articolo introdotto nel Decreto-legge 18 marzo 2025, meglio noto come “Dl Bollette”, stabilisce una nuova soglia di impignorabilità per i debiti condominiali relativi ai consumi elettrici centralizzati: in particolare, viene previsto che, laddove il debito sia inferiore a 5.000 euro e l’immobile gravato sia l’unico di proprietà del debitore e adibito a sua abitazione principale, non possa essere avviata o proseguita l’esecuzione immobiliare da parte dei creditori, siano essi fornitori di energia o il condominio ex art. 63 disp. att. c.c., configurando di fatto una forma di impignorabilità per ragioni socio-abitative analoga a quella già prevista, in ambito fiscale, dall’art. 76, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il presupposto economico e sociale della norma si inserisce in un contesto emergenziale, connotato da forti aumenti dei costi energetici e dal conseguente incremento dei casi di morosità parziale o totale, e si fonda sul principio costituzionalmente protetto del diritto all’abitazione, desumibile dall’art. 2 Cost. (solidarietà), dall’art. 3 Cost. (eguaglianza sostanziale), dall’art. 42 Cost. (funzione sociale della proprietà) e, in modo più mirato, dall’art. 47 Cost., che incoraggia l’accesso alla proprietà della casa per le famiglie meno abbienti.

La misura, sotto il profilo delle finalità dichiarate, appare coerente con tali principi, configurandosi come uno strumento di bilanciamento tra la necessità di garantire l’adempimento delle obbligazioni e quella di evitare che una morosità contenuta possa tradursi nella perdita dell’unica abitazione del debitore, con evidenti ricadute di carattere sociale, sanitario e relazionale, soprattutto in contesti familiari vulnerabili. Tuttavia, nonostante la meritevole ratio sottesa, la formulazione della norma pone numerosi dubbi interpretativi e problematiche tecniche: innanzitutto, non è precisato se la soglia dei 5.000 euro debba intendersi per singolo creditore, per singola fornitura o come somma globale dei debiti insoluti, né viene definito con rigore il concetto di “unico immobile”, sollevando interrogativi nel caso in cui il soggetto disponga di quote indivise di altri beni o di diritti reali parziali (usufrutto, nuda proprietà, ecc.); analoga incertezza riguarda il requisito dell’“abitazione principale”, per il quale manca un rimando esplicito a criteri oggettivi (residenza anagrafica, presenza di utenze intestate, stato di famiglia, ecc.), lasciando spazio a interpretazioni difformi e ad accertamenti probatori potenzialmente invasivi.

Non meno problematico è il profilo sistemico: l’introduzione di una soglia legale all’azione esecutiva rischia di erodere i principi cardine dell’ordinamento civilistico, in primis quello di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, e quello dell’autonomia privata, che consente alle parti di determinare liberamente gli effetti patrimoniali del contratto. L’ulteriore estensione delle ipotesi di impignorabilità, seppur animata da esigenze solidaristiche, pone seri interrogativi circa il bilanciamento tra diritti contrapposti: da un lato, quello del debitore alla conservazione del bene casa, dall’altro, quello del creditore a vedere soddisfatta la propria pretesa in tempi certi e con strumenti efficaci, specialmente in ambito condominiale, dove l’insolvenza del singolo si traduce in un danno collettivo per l’intero edificio.

Alcuni osservatori paventano, inoltre, il rischio di un effetto disincentivante nei confronti degli operatori del settore energetico, che potrebbero limitare l’erogazione di servizi in zone considerate a rischio di morosità protetta, oppure trasferire i costi di tale rischio sugli utenti solventi, con un effetto regressivo. Non va poi sottovalutato il rischio di abusi da parte di debitori non incolpevoli, che potrebbero riorganizzare artificiosamente il proprio patrimonio per rientrare nei criteri di esclusione dall’esecuzione forzata, eludendo le obbligazioni e scaricandone l’effetto su altri creditori o sul sistema condominiale nel suo complesso.

Da una prospettiva applicativa, la norma necessita di una disciplina secondaria o almeno di una circolare interpretativa che specifichi criteri, modalità di accertamento e limiti temporali della misura, anche al fine di evitare che si radichi un contenzioso seriale e oneroso, destinato a gravare sugli uffici giudiziari e a rendere incerto il quadro operativo per amministratori, legali e fornitori.

È auspicabile, altresì, un intervento del legislatore volto a introdurre meccanismi di equilibrio, come l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di autorizzare caso per caso l’azione immobiliare sotto soglia previa valutazione della condizione socioeconomica del debitore, o la previsione di deroghe per debiti reiterati o in caso di mala fede.

In sintesi, la disposizione rappresenta un tentativo di rispondere con strumenti giuridici alle diseguaglianze accentuate dalla crisi energetica, ma si espone al rischio di minare la certezza del diritto e la stabilità delle relazioni obbligatorie se non sarà accompagnata da una regolamentazione rigorosa, da un’interpretazione giurisprudenziale coerente e da una consapevole gestione degli effetti sistemici sul piano contrattuale, condominiale e del mercato dei servizi pubblici essenziali.

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