Vittime di eventi stradali: esteso il collocamento obbligatorio
![CDATA[Sulla G.U. n. 102/2025 è stata pubblicata la Legge 63/2025, recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, che all’art. 5 estende l’ambito di applicazione delle disposizioni sul collocamento obbligatorio. In particolare, il diritto al collocamento obbligatorio viene esteso ai seguenti soggetti: il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui sopra nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi della L. 76/2016, i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento e chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi stessi. Detti soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Le assunzioni di questi soggetti non rientrano nella quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.]]

Sulla G.U. n. 102/2025 è stata pubblicata la Legge 63/2025, recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, che all’art. 5 estende l’ambito di applicazione delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.
In particolare, il diritto al collocamento obbligatorio viene esteso ai seguenti soggetti: il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui sopra nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi della L. 76/2016, i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento e chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50% per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi stessi.
Detti soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
Le assunzioni di questi soggetti non rientrano nella quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.]]