Cassazione, illegittimo il licenziamento per protesta collettiva

La protesta pacifica rientra nell'esercizio dei diritti sindacali, legittima anche senza proclamazione dello sciopero: niente licenziamento disciplinare.

Mag 2, 2025 - 12:11
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Cassazione, illegittimo il licenziamento per protesta collettiva

Il datore di lavoro non può licenziare dipendenti che hanno messo in atto forme di protesta collettive riconducibili all’esercizio della libertà sindacale. Nemmeno se i dipendenti non hanno proclamato un vero e proprio sciopero.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza che dichiara illegittimi i licenziamenti posti in essere da un’impresa contro lavoratori che avevano protestato per il mancato pagamento di un’indennità prevista dal contratto.

No al licenziamento disciplina ritorsivo

Nel caso analizzato, i lavoratori avevano attuato una protesta spontanea per il mancato pagamento da parte dell’azienda di un’indennità prevista dal contratto integrativo. Come? Modificando gli orari di lavoro e attenendosi al contratto nazionale invece che a quello di secondo livello. Il tutto, però, senza dichiarare sciopero. Come conseguenza, sono stati licenziati per insubordinazione.

La Corte di Cassazione ha però dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare ritorsivo nei confronti di un’azione che rientra nell’esercizio della libertà sindacale, costituzionalmente garantito. Pur non essendoci proclamazione ufficiale di uno sciopero, infatti, la protesta è stata un’azione collettiva e non violenta, finalizzata a rivendicare un diritto.

Diritto di protesta

Di conseguenza rientra nel libero esercizio dei diritti sindacali, garantito dall‘articolo 39 della Costituzione e da diverse normative comunitarie, a partire dalla Carta dei diritti fondametali dell’UE.

I giudici di legittimità hanno pertanto chiarito la legittimità delle azioni di protesta dei lavoratori portate avanti in assenza di violenza e senza danni alla produttività aziendale. La sentenza rappresenta quindi un riferimento rilevante per stabilire la non legittimità di licenziamenti disciplinari in questi casi.