Trust, verifiche con paletti
Nell’ipotesi di trust interposto, in cui lo strumento risulti fittizio in ragione della possibilità per il disponente e/o per i beneficiari di influenzare l’operato e le decisioni del trustee, l’accertamento operato dall’Amministrazione dovrebbe produrre conseguenze limitate alla imposizione sui redditi, in ragione della specifica ed esclusiva disciplina che consente di orientare l’imputazione degli stessi (art. […] L'articolo Trust, verifiche con paletti proviene da Iusletter.

Nell’ipotesi di trust interposto, in cui lo strumento risulti fittizio in ragione della possibilità per il disponente e/o per i beneficiari di influenzare l’operato e le decisioni del trustee, l’accertamento operato dall’Amministrazione dovrebbe produrre conseguenze limitate alla imposizione sui redditi, in ragione della specifica ed esclusiva disciplina che consente di orientare l’imputazione degli stessi (art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 600/1973). Peraltro, nella specie non sembrano configurarsi gli estremi di abuso del diritto ex art. 10- bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Inoltre, l’eventuale decesso del disponente comporterebbe il venir meno dei profili “condizionanti” da cui deriva l’interposizione. Queste le principali considerazioni espresse da STEP Italy nel Position Paper del 12 maggio 2025. L’analisi, dopo aver richiamato le connotazioni patologiche del trust laddove le prerogative gestorie del trustee siano compromesse, evidenzia un conflitto interno alla prassi in cui a pronunzie tese ad escludere riverberi ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni (risposta n. 359/2022) hanno fatto seguito prese di posizione in senso diametralmente opposto. In chiave sistematica viene argomentato come il pregnante potere di disconoscere l’allocazione apparente dei flussi e di riattribuirne l’effettiva titolarità sia circoscritta all’imposizione diretta. Per l’effetto ulteriori estensioni non sarebbero rimesse alla funzione impositiva, dovendo di contro trovare presupposto nell’accertamento giurisdizionale della inesistenza/simulazione/nullità del trust. Inoltre, ad avviso di STEP Italy, la recente riforma del tributo successorio ex d.lgs. n. 139/2024 offrirebbe una serie di elementi a conforto delle conclusioni raggiunte. Tanto il regime ordinario della “tassazione in uscita”, quanto l’opzione per il novello ciriterio “di prelievo in entrata” escluderebbero alla radice la ricognizione di un vantaggio indebito in chiave antielusiva. A ciò si aggiunga lo scenario configurabile ove intervenga la morte del disponente. Tale evento travolge le connotazioni atte a “contaminare il trust”, nel senso che il disponente deceduto non potrebbe più interferire sui poteri del trustee. In termini tecnici, evidenzia il Position Paper, si verificherebbe una situazione equiparabile alla trasformazione del trust da revocabile in irrevocabile, ovvero testamentario. Sul piano applicativo l’imposta sulle successioni e donazioni non potrebbe essere pretesa prima della distribuzione ai beneficiari. Invocarla al decesso presupporrebbe quella interposizione fittizia che il decesso medesimo ha rimosso. Ove si opti per il regime di tassazione in entrata, l’art. 4-bis del TUS preclude oneri tributari ulteriori a quello scontato in sede di istituzione del trust. Da qui l’auspicio per un nuovo intervento dell’AdE allineato al nuovo quadro normativo.
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