Terreni agricoli: cambia l’imposta sul diritto di superficie

Imposta di registro al 9% sugli atti di costituzione di un diritto di superficie per terreni agricoli: il Fisco recepisce la pronuncia di Cassazione.

Apr 7, 2025 - 13:28
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Terreni agricoli: cambia l’imposta sul diritto di superficie

L’Agenzia delle Entrate recepisce gli orientamenti di Cassazione e stabilisce che agli atti di costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo si applica l’imposta di registro con aliquota al 9% e non più al 15%.

Le nuove disposizioni sono contenute nella Risoluzione 23/2025, che sostanzialmente modifica il precedente orientamento del Fisco.

L’imposta di registro sui diritti di superficie

La legislazione di riferimento è il Testo unico dell’imposta di registro. In base all’articolo 1, comma 1, della Tariffa, sugli atti traslativi di beni immobili si applica l’aliquota del 9%, che però sale al 15% «se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale».

In base a questa regola, l’Agenzia delle Entrate fino ad ora ha ritenuto applicabile anche agli atti di costituzione di un diritto di superficie agricolo l’imposta di registro del 15%.

La pronuncia di Cassazione

La Corte di Cassazione è però intervenuta con diverse pronunce. Con ordinanza 27293 del 2024 relativo a un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ha stabilito l’applicazione dell’imposta di registro all’8%. Si tratta di un’aliquota specificamente prevista per il caso degli impianti fotovoltaici realizzati fino alla fine del 2013, mentre dal 2014 anche in questo caso l’aliquota è al 9%.

La Suprema Corte ha motivato questa decisione ripercorrendo la disciplina civilistica del diritto di superficie e alla fine ha decretato che la disposizione sopra citata relativa all’aliquota del 15%  è riguarda il trasferimento e non la costituzione di un diritto reale di godimento. In questo senso ha ripreso precedenti sentenze che presentavano un analogo ragionamento, evidenziando la differenza fra il trasferimento e la costituzione del diritto di godimento.

Il recepimento AdE

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate recepisce l’applicazione dell’aliquota del 9% e definisce superate le indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli.