Crisi d’impresa: transazione fiscale per rottamare i debiti
Crisi d'impresa: la transazione fiscale nella composizione negoziata annulla sanzioni e interessi per debiti erariali a ruolo, con dilazione di pagamento.

Le modifiche apportate dal “Correttivo-ter” al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza introducono la possibilità di accedere alla transazione fiscale, che nell’ambito del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti consente la dilazione delle cartelle esattoriali.
Il presupposto è l’esistenza di uno stato di crisi e di un piano di risanamento che sia attestato da un professionista indipendente, purché venga dimostrato che questo percorso assicuri una soddisfazione migliore rispetto all’alternativa liquidatoria.
Transazione fiscale per rottamare i debiti erariali
Dal Dlgs n. 136/2024 nasce l’opportunità di beneficiare di una sorta di rottamazione: l’art. 23 comma 2 bis permette infatti all’imprenditore in crisi e in difficoltà di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni né interessi, accedendo alla composizione negoziata tramite un piano di transazione fiscale per i debiti dell’Erario, ottenendo una rateizzazione fino a 120 rate mensili nell’arco di 10 anni.
Composizione negoziata per le crisi d’impresa
La composizione negoziata della crisi permette l’introduzione di una proposta transattiva con il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e relativi accessori.
La proposta, una volta sottoscritta, deve essere depositata presso il tribunale competente per l’autorizzazione all’esecuzione, salvo che vengano verificate delle irregolarità formali.
Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione
Nel contesto dei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (Pro), è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato di tasse e contributi previdenziali.
L’accordo sarà omologato se i creditori aderenti rappresentano almeno il 25% del credito totale e la soddisfazione offerta agli enti pubblici raggiunge almeno il 50% del credito (esclusi interessi e sanzioni) o, in alternativa, se i creditori non rappresentano almeno il 25%, ma la soddisfazione agli enti pubblici raggiunge il 60%, con una dilazione non superiore ai 10 anni.
Anche in questo caso, la proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Gli enti pubblici coinvolti devono esprimere la loro adesione entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.
Tuttavia, il cram-down non è applicabile in questi casi, in quanto la proposta deve essere accettata da tutte le classi di creditori coinvolte. Le modifiche si applicano alle proposte presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo.