La firma digitale non è condizione di validità del verbale di mediazione
Tribunale di Modena, 21 gennaio 2025, n. 87 Nel caso esaminato dal Tribunale di Modena, l’opponente eccepiva l’irregolare svolgimento del procedimento di mediazione, perché la relativa istanza sarebbe stata comunicata tardivamente ed in quanto il legale di parte opposta avrebbe partecipato al procedimento, anche in rappresentanza della parte assistita, senza essere munito di procura speciale […] L'articolo La firma digitale non è condizione di validità del verbale di mediazione proviene da Iusletter.

Tribunale di Modena, 21 gennaio 2025, n. 87
Nel caso esaminato dal Tribunale di Modena, l’opponente eccepiva l’irregolare svolgimento del procedimento di mediazione, perché la relativa istanza sarebbe stata comunicata tardivamente ed in quanto il legale di parte opposta avrebbe partecipato al procedimento, anche in rappresentanza della parte assistita, senza essere munito di procura speciale sostanziale.
Con riferimento alla prima eccezione, il Giudice ha rilevato che l’istanza di mediazione era stata presentata entro il termine assegnato e la notifica alla controparte era avvenuta in tempi ragionevoli, consentendo pertanto il regolare svolgimento del primo incontro.
Quanto al secondo profilo, dal verbale di mediazione risultava che la parte opposta aveva partecipato personalmente all’incontro, seppure collegate da remoto presso lo studio del proprio difensore. “Tale circostanza è espressamente attestata dal mediatore nel verbale, ove si dà atto che “il sig. xxx è personalmente presente nel suo studio ma non disponendo di firma digitale non potrà firmare il presente verbale“.
Al riguardo, il Tribunale di Modena ha osservato che l’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. “Come correttamente evidenziato dalla difesa dell’opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma. La procura rilasciata deve, inoltre, ritenersi idonea a legittimare la partecipazione del difensore al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza della parte, in quanto manifesta la volontà del sig. xxx di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione in questione con conferimento al legale di ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso”.
Pertanto, il Giudice ha ritenuto correttamente assolta la condizione di procedibilità, stante l’effettivo svolgimento del tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, come attestato dal mediatore.
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