Gatti in condominio: ecco cosa dice la legge
lentepubblica.it Sempre più spesso ci si trova di fronte a situazioni nella quali c’è bisogno dell’intervento di un Giudice e della legge per ristabilire le regole semplici dell’educazione e del rispetto reciproco: avviene anche quando ci sono di mezzo gli animali domestici, in questo caso dei gatti in un condominio. È quanto è accaduto di recente […] The post Gatti in condominio: ecco cosa dice la legge appeared first on lentepubblica.it.

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Sempre più spesso ci si trova di fronte a situazioni nella quali c’è bisogno dell’intervento di un Giudice e della legge per ristabilire le regole semplici dell’educazione e del rispetto reciproco: avviene anche quando ci sono di mezzo gli animali domestici, in questo caso dei gatti in un condominio.
È quanto è accaduto di recente con il pronunciamento della sentenza n. 33 del 12 aprile 2025, il giudice del tribunale di Pescara ha precisato che il proprietario di un animale domestico risponde dei danni arrecati mentre era a zonzo, libero di fare i suoi comodi, configurandosi una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.
Amanti dei gatti e dei cani non storcete il naso, perché in questo caso non vi è un difetto di ‘amore’ nei riguardi dei pelosetti, quanto piuttosto un richiamo al rispetto reciproco, che è costato alla irrispettosa proprietaria dell’animale un risarcimento per i danni, quantificati forfettariamente in € 1.500,00.
Il caso
Così lo scontro tra le due vicine si è tramutato in un ricorso alla legge, richiesto da una residente che ormai da diversi mesi assisteva a scorribande dei gatti di una signora residente nella stesso stabile abituati ad accedere all’interno dei terrazzi e fare le proprie passeggiate, i propri scavi, ovviamente i propri bisogni. Escrementi, urina sul pavimento, sulle pareti e sulle piante collocate, danneggiamento del verde, insalubrità dell’ambiente, sporco e cattivo odore che peggioravano durante il periodo estivo erano all’ordine del giorno, aggravati dall’assoluta mancanza di vigilanza sulle bestiole e dalla assenza di barriere di contenimento, reti, ostacoli allo scorrazzare dei felini.
Una situazione intollerabile per la ricorrente, aggravata dall’asma bronchiale cronica di cui soffre e incapace di gestire la situazione con richieste, inviti cortesi ad evitare il ripetersi del problema, strada tentata più volte, senza aver però mai assistito nemmeno ad un tentativo di risolvere o almeno ridurre i disagi lamentati. Da qui la denuncia, il processo e la conseguente sentenza, con annesso risarcimento danni, che ha chiarito, anche a futura giurisprudenza con la specifica spiegazione della decisione che recita, testualmente: “il reiterato accesso di un animale domestico nella proprietà altrui, con produzione di deiezioni, imbrattamenti e conseguenze sulla salute del condomino attiguo integra il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e legittima l’adozione di misure coercitive per garantire l’effettività della tutela”.
Gatti in condominio: ecco cosa dice la legge
Il proprietario, o chi ne ha l’uso, risponde dunque del danno provocato dal proprio animale d’affezione, per responsabilità oggettiva, a meno che il proprietario non dia prova, senza dubbio, di aver fatto il possibile per evitare il danno e che sia sopravvenuto un fattore estraneo alla sfera soggettiva e idoneo ad interrompere quel nesso di causalità fra il comportamento del felino e il danno dallo stesso arrecato.
Il riferimento più diretto è quello all’art. 2052 c.c., che prevede nello specifico come “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che foss e sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Il regolamento condominiale non può impedire gli animali nelle proprietà esclusive
Gli altri riferimenti normativi da tenere ben presenti, nei casi in cui si possieda un animale in condominio, sono l’ultima riforma della materia condominiale, la L. 220 del 2012, ha introdotto la previsione secondo cui il regolamento condominiale non può proibire la detenzione di animali domestici nelle proprietà esclusive. Questo sta ad intendere che il condominio non può vietare di detenere un gatto in casa, mentre se il regolamento condominiale dovesse prevedere un divieto simile o dovesse vietare agli animali domestici di usare parti comuni, come ad esempio le scale o gli ascensori, le relative clausole sarebbero normativamente nulle.
Diversa la situazione per chi vive in affitto
Discorso a parte va formulato per coloro che invece affittino un appartamento in condominio, che hanno in verità la possibilità di decidere di imporre all’affittuario la possibilità di detenere gatti in casa o altri animali d’affezione, anche se tale clausola non è contenuta nel regolamento condominiale, ma è prevista solo nel contratto di locazione. Unico obbligo è quello di aver regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate il contratto, altrimenti tutti gli impegni assunti verbalmente o in scritture private tra le parti, non registrate, relativi al predetto divieto, non rivestirebbero alcun valore.
La norma ha un ‘aggancio’ anche all’articolo 1138 del codice civile che recita la libertà di detenere animali di affezione. Solo un regolamento condominiale di tipo contrattuale, approvato all’unanimità dei condomini, che venga allegato ai singoli atti notarili di compravendita, potrebbe vietare di avere animali in casa e, quindi, anche gatti. In tal senso si è espressa la giurisprudenza, precisando che un regolamento di questa tipologia possa intendersi approvato all’unanimità anche se accettato da tutti gli acquirenti in separata sede rispetto alla riunione di condominio, oppure al momento della sottoscrizione degli atti di acquisto dei singoli appartamenti.
Conclusioni
Tirando le fila di quanto riferito e delle recenti sentenze, e cercando di rispondere in maniera univoca alla domanda, “può il mio gatto circolare liberamente negli spazi comuni?”, ricapitolando possiamo affermare che anche se, nella realtà concreta, può verificarsi che animali d’affezione, cani e gatti ma non solo, circolino nelle aree comuni, è fondamentale che il proprietario vigili sul loro comportamento al fine di garantisca il rispetto, la pulizia e la quiete delle aree comuni frequentate ed ancora di più delle aree private altrui.
Ripartendo dal nostro incipit, è una questione di educazione e rispetto dell’altrui spazio e necessità, il tutto rimesso al buon senso dei condòmini, i quali devono curarsi che i propri animali.
Nessun amante degli animali, riteniamo, possa offendersi se si chiede vigilanza e attenzione affinché i nostri migliori amici:
- non circolino incontrollati nelle parti comuni
- non vengano abbandonati per lungo tempo sui balconi o nelle abitazioni, pena l’accusa di “omessa custodia”,
- o ancora non arrechino disturbo agli altri condomini soprattutto se anziani, allergici, semplicemente spaventati
- poi non procurino danno alle strutture condominiali che sono un bene comune e tutti devono impegnarsi a rispettarle e mantenerle al meglio.
In conclusione niente di più che un fondamentale impegno ad educare l’animale ad una condotta rispettosa degli spazi comuni, a controllarlo poiché può capitare che un istinto e un bisogno siano irrefrenabili, e ad osservare le regole di civile e rispettosa convivenza nei confronti degli altri condòmini.
In caso contrario dovranno pagare i danni ed il distirbu arrecato ed anche salatamente, la legge, infatti, prevede la responsabilità civile, come abbiamo visto all’ Art. 2052 cod. civ. , e penale dei proprietari in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose.
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