Opposizione a decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione bancaria: la Cassazione definisce la competenza sulla base della domanda (e non del “costo di produzione”).

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 1 maggio 2025, n. 11486. Massima redazionale Il Tribunale di Torino, su istanza della cliente, ingiungeva all’Istituto di credito di consegnare alla copia del contratto di credito revolving e l’estratto conto storico, oltre accessori e spese; avverso detto decreto proponeva opposizione la Banca, chiedendone la revoca ed eccependo l’incompetenza […]

Mag 7, 2025 - 16:41
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Opposizione a decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione bancaria: la Cassazione definisce la competenza sulla base della domanda (e non del “costo di produzione”).

Nota a Cass. Civ., Sez. I, 1 maggio 2025, n. 11486.

Massima redazionale

Il Tribunale di Torino, su istanza della cliente, ingiungeva all’Istituto di credito di consegnare alla copia del contratto di credito revolving e l’estratto conto storico, oltre accessori e spese; avverso detto decreto proponeva opposizione la Banca, chiedendone la revoca ed eccependo l’incompetenza per valore del Tribunale, essendo invece competente il giudice di pace atteso che, come indicato nei fogli informativi pubblicizzati dalla Banca anche sul proprio sito web, il costo della copia del singolo documento archiviato in formato cartaceo fosse pari a 10 euro. Il Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore del giudice di pace, osservando che: parte convenuta, in sede monitoria e nel corso del giudizio di opposizione, aveva dichiarato che il valore della causa era indeterminabile, richiamando implicitamente l’art. 14 c.p.c. che, al primo comma, prevede che “nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione la causa si presume di competenza del giudice adito”; la norma prosegue però, per quanto interessa, precisando che “il convenuto può contestare, ma solo nella prima difesa il valore come sopra dichiarato o presunto”; il valore indicato dall’attore ai fini della competenza del giudice adito era, quindi, solo presunto e suscettibile di essere contrastato da parte convenuta, con relativa eccezione tempestiva (come nel caso è avvenuto con l’atto di citazione in opposizione) ed idonea a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, il valore effettivo della controversia; la controversia aveva per oggetto la consegna della documentazione bancaria, ex art. 119 TUB, secondo il cui disposto “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”; la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che la norma in discorso attribuisce il diritto potestativo di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, di talché, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione; il valore della controversia non può, dunque, essere determinato sulla base del valore del contratto sottostante (qualunque sia il valore del contratto il valore delle copie non cambierebbe) o delle informazioni contenute nel contratto/documentazione, ma deve necessariamente essere determinato sul “costo di produzione” delle predette copie che sono richieste e che, nella sostanza, rappresentano la “parte del rapporto in contestazione”, ex art. 12 c.p.c.

La cliente proponeva regolamento di competenza avverso la suddetta sentenza. Il Pubblico Ministero, depositando memoria, osserva che, in applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda spiegata in via monitoria era volta all’esecuzione di un obbligo di facere e tale domanda, essendo ritenuta dall’attore di valore indeterminabile, era stata correttamente proposta dinanzi al Tribunale, non sussistendo la competenza del giudice di pace.

Proprio in conformità della requisitoria, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il regolamento di competenza. Invero, come stabilito dall’art. 14, primo comma, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore indeterminabile e come tali appartenenti alla competenza del Tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito. È vero anche che, nel caso in cui sia adito il Tribunale, come stabilito dall’art. 14, secondo comma, c.p.c., il convenuto, nella prima difesa utile (e cioè, in caso di decreto ingiuntivo, nell’atto di opposizione allo stesso), può specificamente contestare il valore dichiarato o (come nel caso in esame) presunto da chi ha agito in sede monitoria, il che è stato fatto dalla banca opponente. Ma l’eccezione della parte opponente non meritava di essere accolta in quanto, nella specie, la richiesta di consegna della documentazione bancaria sottintendeva l’esercizio del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, avente natura di diritto sostanziale e fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, involgente controversia di valore indeterminabile. Tale diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, TUB, può, invero, essere esercitato in sede giudiziale, attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato; e può essere azionato in sede monitoria. La comprovata strumentalità dell’attività di produzione delle copie rispetto a quella di consegna della documentazione richiesta da chi vanta il diritto, infatti, non può che importare l’impossibilità di riferire il valore del procedimento monitorio ai costi di produzione delle copie, per quanto esigui essi siano. Risulta quindi corretta la valutazione originariamente effettuata dalla parte ricorrente, circa l’indeterminabilità del valore della domanda, in considerazione del fatto che l’oggetto di questa deve intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna documentale, anche a fini di acquisizione della prova. Ne consegue l’infondatezza della difesa della banca, secondo la quale “il cliente non chiedeva la copia di un numero indeterminato di documenti, bensì del contratto e “dell’estratto conto storico, richiesta quest’ultima, che la banca interpretava nella consegna degli estratti conto relativi alla movimentazione e che metteva a disposizione con l’indicazione del relativo costo di produzione, pari ad € 70,00.”.

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