Concordato, puzzle di quadri

Il reddito da concordato non soggetto ad imposta sostitutiva si innesta direttamente nei quadri RF, RG e RF del modello redditi 2025 utilizzati rispettivamente da autonomi, imprese in contabilità semplificata ed in ordinaria per il calcolo delle imposte. La parte di reddito soggetta ad imposta sostitutiva, ovvero la differenza tra il reddito 2023 rettificato e […] L'articolo Concordato, puzzle di quadri proviene da Iusletter.

Mag 15, 2025 - 10:44
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Concordato, puzzle di quadri

Il reddito da concordato non soggetto ad imposta sostitutiva si innesta direttamente nei quadri RF, RG e RF del modello redditi 2025 utilizzati rispettivamente da autonomi, imprese in contabilità semplificata ed in ordinaria per il calcolo delle imposte.

La parte di reddito soggetta ad imposta sostitutiva, ovvero la differenza tra il reddito 2023 rettificato e l’ammontare della proposta per il 2024, invece si determina e liquida direttamente nei righi CP1 e CP2 del nuovo quadro CP (concordato preventivo biennale) della dichiarazione. Queste sono alcuni aspetti pratici relativi alla gestione delle dichiarazioni dei redditi per i soggetti che hanno aderito lo scorso anno al concordato preventivo biennale, disposizione disciplinata dal dlgs 13/2024.

Per liquidare le imposte sul reddito da concordato preventivo biennale occorrono due passaggi. Il primo è determinare il reddito soggetto a tassazione “ordinaria”, operazione effettuabile nel nuovo quadro CP del modello redditi 2025 in cui è possibile scomputare la quota di reddito soggetta a tassazione sostitutiva (ex art. 20-bis e 31-bis del dlgs 13/2024) della proposta fiscale per poi effettuare le integrazioni delle componenti straordinarie (ex art. 15 e 16 del dlgs 13/2024) alla parte di reddito residua.

Mentre la determinazione e la liquidazione della parte di reddito soggetta a imposta sostituiva si effettua direttamente dei righi CP1 e CP2 del quadro CP, per la restante parte del reddito che si tassa in maniera ordinaria è previsto l’innesto direttamente nei quadri ordinari della dichiarazione ed è questo il secondo passaggio. Per i lavoratori autonomi (forfettari esclusi) il reddito da tassare va nel rigo RE21 colonna 5 in cui va indicato il reddito esposto nel rigo CP9 colonna 3 del quadro CP (ovvero il reddito di lavoro autonomo generato post applicazione delle variazioni già citate).

Per le imprese con contabilità semplificata il reddito patteggiato va inserito invece nel rigo RG33 colonna 4 in cui va esposto l’ammontare presente nel rigo CP7 colonna 5 del quadro CP. Per le imprese in contabilità ordinaria il dato presente sempre in CP7 colonna 5 va diretto in RF63.

I citati righi sono quelli che espongono il reddito realmente conseguito nell’anno, valore sostituito per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale da questo nuovo reddito generato dalla proposta fiscale. Ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione ordinaria va ricordato che l’applicazione dell’imposta sostitutiva è opzionale esercitabile per entrambe le annualità del patto. In caso di non applicazione dell’imposta sostitutiva la quota di reddito soggetta a tassazione ordinaria è l’intera proposta del fisco post applicazione delle variazioni ex art.15 e 16 del dlgs 13/2024. Sempre per un corretto calcolo, il procedimento esposto nella dichiarazioni dei redditi è comunque stato anticipato dall’AdE nella faq n.5/2024 in cui è stato anche chiarito che sulla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente” dovranno applicarsi le variazioni citate, comprese le eventuali perdite fiscali pregresse utilizzabili secondo le regole previste dagli art. 8 e 84 del Tuir.

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