Cassazione: niente piano del consumatore se il merito creditizio è “falsato”

Cass., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6869 Il provvedimento della Cassazione oggi in commento affronta il tema della valutazione del merito creditizio nell’ambito del sovraindebitamento. Nel caso di specie, un sovraindebitato proponeva ai creditori un piano del consumatore che veniva omologato dal Giudice. Tuttavia, il Tribunale di Palermo, a seguito di reclamo proposto da […] L'articolo Cassazione: niente piano del consumatore se il merito creditizio è “falsato” proviene da Iusletter.

Apr 24, 2025 - 01:56
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Cassazione: niente piano del consumatore se il merito creditizio è “falsato”

Cass., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6869

Il provvedimento della Cassazione oggi in commento affronta il tema della valutazione del merito creditizio nell’ambito del sovraindebitamento.

Nel caso di specie, un sovraindebitato proponeva ai creditori un piano del consumatore che veniva omologato dal Giudice. Tuttavia, il Tribunale di Palermo, a seguito di reclamo proposto da una banca, dichiarava inammissibile la proposta di piano, revocando, pertanto, il decreto di omologa.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il debitore, in modo da ottenere l’omologa del proprio piano del consumatore.

Con il ricorso è stata censurata la pronuncia laddove ha ritenuto soddisfatto l’obbligo di corretta valutazione del merito creditizio mediante un’interrogazione del debitore attraverso un formulario e non ha reputato dovuta, invece, un’ulteriore indagine mediante accesso alle banche dati. Tale approfondimento si sarebbe reso necessario poiché il cliente, nel questionario, non aveva neppure citato i rapporti già in essere con lo stesso istituto, circostanza che avrebbe dovuto indurre l’istituto bancario ad assumere ulteriori informazioni dallo stesso debitore o dalle centrali informative.

La Cassazione ha evidenziato come il Tribunale avesse già rilevato che nell’apposito questionario erano stati segnalati dal cliente soltanto due finanziamenti, con ciò venendo impedita all’istituto finanziatore una trasparente valutazione sul merito creditizio e sulla sostenibilità della rata e conseguente induzione all’errore. Da ciò risultava non imputabile alla banca l’assenza della diligenza nel concedere il finanziamento.

Pertanto, la Corte ha evidenziato che il ricorso intendeva superare la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale in ordine al ricorrere di una condotta decettiva ed alla conseguente impossibilità per la banca di compiere un controllo appropriato. Come tale, ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivisitazione delle risultanze di causa.

Rigettando il ricorso e confermando, quindi, il rigetto dell’omologa del piano del consumatore, la Cassazione ha anche evidenziato che i censurati mancati ulteriori controlli a seguito dell’omessa indicazione dei rapporti già in essere con lo stesso istituto siano stati dedotti per la prima volta in sede di legittimità. Trattandosi di accertamento di fatto mai dedotto in giudizio, anche detto motivo di ricorso è stato cassato dalla Corte.

Alla luce di questa pronuncia, occorre fare attenzione alle dichiarazioni rilasciate alle banche in sede di valutazione del merito creditizio che, se reticenti o mendaci, rischiano di comprometterne una corretta valutazione.

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