La cessazione della materia del contendere non esclude la mediazione

Cassazione civile, 18 dicembre 2024, n. 33216 Qualora permanga la necessità del giudice di decidere sulla domanda, seppure in via virtuale ai fini della statuizione sulle spese, si rende comunque necessario l’esperimento della mediazione. Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere, il Tribunale decideva solo con […] L'articolo La cessazione della materia del contendere non esclude la mediazione proviene da Iusletter.

Apr 24, 2025 - 01:56
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La cessazione della materia del contendere non esclude la mediazione

Cassazione civile, 18 dicembre 2024, n. 33216

Qualora permanga la necessità del giudice di decidere sulla domanda, seppure in via virtuale ai fini della statuizione sulle spese, si rende comunque necessario l’esperimento della mediazione.

Nel corso di un procedimento per convalida di sfratto, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere, il Tribunale decideva solo con riguardo alle spese legali e, rigettata l’eccezione di improcedibilità per mancata introduzione del procedimento di mediazione, in base al principio della soccombenza virtuale, condannava il conduttore alla rifusione delle spese processuali a favore dei locatori.

In sede di appello, la Corte adita dichiarava, invece, l’improcedibilità della domanda proposta, con l’aggravio a carico dei locatori delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

La questione veniva, dunque, sottoposta alla Suprema Corte.

La Cassazione, ricordando che ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010 lo svolgimento  preliminare del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità in alcune materie, ha precisato che alla base di tale procedimento vi è sempre l’esistenza di una controversia.

Ne consegue che “Nel caso di specie, in base all’art. 5, comma quarto, L. b), D. Lgs. 28/, la mediazione è stata disposta correttamente in primo grado al momento della disposta conversione del rito nell’ambito del procedimento di convalida di sfratto promosso dagli odierni ricorrenti, ancorché già prima dell’udienza di convalida, ma solo dopo la notifica dell’intimazione di sfratto, fosse stato saldato il debito per canoni non pagati e spese condominiali.

Pertanto, secondo la Cassazione, una volta impartito l’invito ad avviare la mediazione, il soggetto processuale interessato ad attivarsi è quello che avrebbe dovuto provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito. “Una volta intrapreso il percorso della mediazione, e se questa perviene ad un esito positivo con la redazione dell’accordo di conciliazione, il giudizio potrà estinguersi per inattività delle parti o mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Viceversa, nell’ipotesi in cui sia raggiunto un accordo parziale, lasciando aperte alcune questioni, quali le spese legali e di mediazione, perché le parti preferiscano rimettere al giudice la decisione in base al principio della soccombenza virtuale, ma pur sempre nel solco della (parziale) composizione raggiunta. (…) Poiché la “controversia” tra le parti residuava quanto alle spese di lite (…) e, data la non discrezionalità nell’accesso alla mediazione, correttamente la Corte d’Appello ha dichiarato l’improcedibilità della domanda”.

In conclusione, secondo la Suprema Corte, fino a che il giudice non decide, anche in presenza di riduzione della domanda e di sollecitazione a dichiarare cessata la materia del contendere, è errato ritenere che non vi sia più contesa sulla domanda medesima, sebbene solo ai fini della statuizione sulle spese. Infatti, tale statuizione implica che si debba valutare l’originario oggetto del contendere, per verificare come sarebbe stato deciso nel merito. Ne consegue che “non è dato comprendere come tale attività giurisdizionale, con la conseguente sollecitazione dell’ufficio giudiziario e, pertanto, del servizio giustizia, dovrebbe avere luogo a prescindere dal tentativo di risolvere la contesa, sebbene limitata alle spese, in via mediatoria”.

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