Verificazione in assenza di originali? Si può fare!

La recente sentenza della Corte di Cassazione – n. 2777 del 4 febbraio 2025 – ha avuto modo di chiarire alcuni dei dubbi interpretativi attinenti al tema della prova dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, nelle ipotesi di avvenuto disconoscimento di quest’ultima ad opera dell’autore, segnando in tal modo importanti risvolti anche nei giudizi di […] L'articolo Verificazione in assenza di originali? Si può fare! proviene da Iusletter.

Mag 6, 2025 - 12:33
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Verificazione in assenza di originali? Si può fare!

La recente sentenza della Corte di Cassazione – n. 2777 del 4 febbraio 2025 – ha avuto modo di chiarire alcuni dei dubbi interpretativi attinenti al tema della prova dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, nelle ipotesi di avvenuto disconoscimento di quest’ultima ad opera dell’autore, segnando in tal modo importanti risvolti anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, la Corte di Cassazione si è concentrata sulla possibilità di procedere con perizia grafologica del documento disconosciuto prodotto in copia fotostatica, nonché sulla valenza probatoria delle risultanze derivanti della consulenza tecnica d’ufficio.

Nel caso di specie, la Suprema Corte, si è occupata di un’opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto in forza di una scrittura privata con riconoscimento di debito, opposizione ritenuta infondata in primo e in secondo grado. Pertanto, l’ingiunto proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, in particolare, la violazione degli artt. 2700 e 2702 c.c. “con riferimento all’ammissibilità ed all’efficacia della consulenza tecnica grafologica per la verificazione dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura privata posta a fondamento delle pretese dell’opposto […], consulenza che risultava espletata su una copia fotostatica della scrittura stessa e non sull’originale”.

Da tale ricorso, i Giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione sono giunti a ritenere che “In caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica la cui conformità all’originale sia incontestata o, comunque, accertata, la parte che l’abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall’anzidetta scrittura deve produrre l’originale al fine di ottenere la verificazione della sottoscrizione, mediante consulenza tecnica grafologica sull’originale stesso; in caso contrario, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; in particolare, nel caso in cui la produzione dell’originale della scrittura non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi la prova che la sottoscrizione disconosciuta sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore; a tal fine, può anche essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l’esame di siffatta copia fotostatica, e le relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova richiesta ai fini dell’esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori disponibili

La Corte di Cassazione, dunque, ha inteso soppesare l’esigenza di garantire l’attendibilità scientifica della perizia relativa alla documentazione, con le molteplici ipotesi in cui la mancanza della documentazione originale non possa dirsi imputabile alla parte che vuole avvalersene, aprendo la strada alla possibilità di fornire la prova della autenticità della sottoscrizione con altri mezzi e, in particolare, di esperire la consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento, pur riconoscendo alla stessa valore indiziario.  

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