Notifica al difensore revocato: quali conseguenze?

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affrontato una questione rilevante in materia di notificazione degli atti processuali eseguita nei confronti del difensore revocato. La decisione in commento trae origine dal ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello, in quanto […] L'articolo Notifica al difensore revocato: quali conseguenze? proviene da Iusletter.

Mag 6, 2025 - 12:33
 0
Notifica al difensore revocato: quali conseguenze?

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affrontato una questione rilevante in materia di notificazione degli atti processuali eseguita nei confronti del difensore revocato.

La decisione in commento trae origine dal ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Roma con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello, in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine “breve”.

A sostegno della propria decisione, la Corte territoriale affermava che la sentenza di primo grado era stata ritualmente notificata presso i legali della parte soccombente, che dovevano considerarsi a tutti gli effetti legittimati a ricevere l’atto, in quanto erano i suoi difensori, giacché l’atto di nomina dei nuovi procuratori – avvenuto successivamente e depositato nel giudizio di primo grado –  doveva interpretarsi, in assenza di espressa dichiarazione di avvenuta revoca del mandato conferito ai precedenti avvocati, come aggiunta al collegio dei nuovi legali.

Avverso la decisione della Corte d’Appello, parte soccombente proponeva ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4, c.p.c. per violazione degli articoli 85 c.p.c. e 1396 c.p.c., nonché del principio secondo cui la parte, con la firma della procura, fa proprio il contenuto dell’atto cui la procura accede e, altresì, del principio giurisprudenziale in tema di valenza sostitutiva della nomina in corso di causa di un nuovo difensore. 

Secondo parte ricorrente, il tenore letterale dell’atto di nomina dei nuovi difensori avrebbe dovuto indurre a ritenere che la parte, sottoscrivendo la nuova procura alle liti, avesse fatto proprio il contenuto processuale e sostanziale di essa, sicché era inequivocabile la volontà di revocare e sostituire i precedenti difensori.

Chiamata a decidere la questione, la Corte di Cassazione ha preliminarmente precisato che, con la sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all’atto di costituzione del difensore in cui si dà atto della revoca del precedente procuratore, la parte (revocante) assume la paternità di quanto dichiarato dal difensore. Di conseguenza, la revoca è perfettamente riferibile alla parte e il deposito dell’atto di costituzione dei nuovi difensori ha valore costitutivo della conoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte.

Per il giudice di legittimità, l’applicazione del predetto principio alla fattispecie esaminata comporta l’accoglimento del ricorso proposto.

Difatti, osserva la Corte, nel caso di specie, il tenore letterale della procura dimostrava senza dubbio che la revoca del mandato fosse già stata effettuata dal ricorrente e comunicata ai precedenti difensori e, pertanto, non poteva ritenersi equivoca, come erroneamente sostenuto dalla Corte d’Appello.  

Ciò in quanto il contenuto volitivo-sostanziale della procura è univocamente ed esclusivamente riferibile alla parte che dispone del proprio diritto e non certo agli avvocati revocati che, semmai, hanno solo un onere di comunicazione dell’evento, tra l’altro non necessario al fine di rendere efficace l’avvenuta sostituzione già disposta.

La Suprema Corte, dunque, nel richiamare precedente giurisprudenza in materia, ha affermato che, in difetto di una inequivoca manifestazione di volontà, il rilascio di una seconda procura ad altro difensore non implica la revoca di quella rilasciata in precedenza; al contrario, in presenza di inequivoche – come nel caso di specie- dichiarazioni nel senso della revoca, il precedente difensore deve intendersi chiaramente revocato.

Questo determina non già l’inesistenza – posto che un criterio di astratto collegamento tra il domicilio del difensore revocato e la parte rappresenta pur sempre sussiste – ma la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, che, come tale, era del tutto inidonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello nel caso di specie.

Di conseguenza, conclude la Corte, la declaratoria in rito con cui si è definito il giudizio di appello è da ritenersi erronea.

L'articolo Notifica al difensore revocato: quali conseguenze? proviene da Iusletter.