Sulla distinzione fra mutuo condizionato in senso stretto e mutuo cauzionato (alla luce delle Sezioni Unite): l’ordinanza del Tribunale di Brindisi.

Nota a Trib. Bari, 28 aprile 2025. Massima redazionale Le Sezioni Unite del marzo 2025 – distinguendo la fattispecie del mutuo che, per finalità di semplificazione lessicale, può definirsi “cauzionato” (perché preordinato all’iniziale e provvisoria costituzione delle somme in cauzione) da quella del mutuo condizionato in senso tecnico o stretto – hanno riconosciuto come il […]

Mag 14, 2025 - 16:52
 0
Sulla distinzione fra mutuo condizionato in senso  stretto e mutuo cauzionato (alla luce delle Sezioni Unite): l’ordinanza del Tribunale di Brindisi.

Nota a Trib. Bari, 28 aprile 2025.

Massima redazionale

Le Sezioni Unite del marzo 2025 – distinguendo la fattispecie del mutuo che, per finalità di semplificazione lessicale, può definirsi “cauzionato” (perché preordinato all’iniziale e provvisoria costituzione delle somme in cauzione) da quella del mutuo condizionato in senso tecnico o stretto – hanno riconosciuto come il mutuo non costituisca titolo idoneo a fondare l’esecuzione, solo quando, ricorrendo tal ultima fattispecie:

  1. la datio traslativa della somma mutuata non sia immediata e contestuale al perfezionamento del contratto, bensì posticipata temporalmente, perché subordinata a determinati adempimenti, spesso posti nell’interesse del mutuante e a garanzia dello stesso;
  2. la stessa datio (e gli eventuali eventi giuridici intermedi) non rechi le forme qualificate di cui all’art. 474 c.p.c.

Ebbene, il mutuo condizionato si ha quando la stessa erogazione – o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile – della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento – dedotto in condizione – successivo alla stipula, generalmente previsto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;  sicché, soltanto quando quell’erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Per converso, nel mutuo c.d. cauzionato, il mutuo si perfeziona immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma, così che insorge la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale, mentre ciò che viene posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l’adempimento di una distinta – sebbene indissolubilmente collegata – obbligazione del medesimo mutuante, avente ad oggetto lo svincolo definitivo della somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell’ipotecario).

Nel mutuo c.d. cauzionato, non ricorrendo un titolo c.d. complesso – come nel caso, invece, del mutuo condizionato, ma semplice o unisussistente – non è richiesto che il successivo e autonomo riaccredito della somma in favore del mutuante, consti da atti che siano rivestiti dalle forme qualificate dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

Seguici sui social: