Se il tuo cane morde qualcuno la responsabilità è civile o penale?

Il proprietario è responsabile per i danni causati dal cane, salvo che provi il caso fortuito o forza maggiore; nei casi più gravi si configura responsabilità penale.

Mag 5, 2025 - 10:51
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Se il tuo cane morde qualcuno la responsabilità è civile o penale?

Avere un cane non è solo un piacere, ma anche una responsabilità giuridica. Un solo morso può trasformare una tranquilla passeggiata in un caso giuridico, dove il proprietario si trova a rispondere in sede civile e, in certi casi, anche penale. Una responsabilità che può avere ricadute pesanti: dal risarcimento in denaro fino alla condanna.

Differenza tra responsabilità penale e civile in caso di morso

La responsabilità civile ha l’obiettivo di riparare il danno causato. Non si tratta di punire il proprietario del cane, ma di tutelare la persona che ha subito il morso. L’art. 2052 c.c. disciplina la responsabilità per danno cagionato da animali. La caratteristica di questa responsabilità è la sua oggettività: non è necessario che il proprietario abbia avuto colpa o negligenza, basta che il fatto si sia verificato. In altre parole, se il cane morde qualcuno, il proprietario è obbligato a risarcire i danni anche se aveva adottato tutte le cautele possibili. La responsabilità civile si traduce in un obbligo economico: ripagare le spese mediche, eventuali danni morali e patrimoniali subiti dalla vittima.

Cos’è la responsabilità penale: le conseguenze per il reato

La responsabilità penale ha invece un carattere repressivo e sanzionatorio. In questo caso, non si tratta più di riparare un danno, ma di sanzionare chi ha commesso un reato. È importante capire che la responsabilità penale richiede un comportamento colposo o doloso: significa che il proprietario deve aver agito con imprudenza, negligenza o imperizia, oppure aver volontariamente lasciato che il cane agisse in quel modo. Se un cane noto per essere aggressivo viene lasciato libero in un luogo pubblico senza guinzaglio o museruola, il proprietario potrebbe essere accusato di lesioni personali colpose.

Quando si applicano entrambe le responsabilità?

La responsabilità civile e penale possono coesistere. Un proprietario che ha lasciato il proprio cane senza controllo in un’area pubblica e ha provocato un morso può essere citato in giudizio per ottenere il risarcimento (civile), ma allo stesso tempo subire un procedimento penale per lesioni colpose. Anche se la persona risarcisce il danno in sede civile, ciò non estingue in automatico la responsabilità penale, salvo nei casi in cui la legge prevede la remissione di querela o l’estinzione del reato per intervenuto risarcimento.

Quando il proprietario è responsabile per i danni causati dal cane?

La legge attribuisce una responsabilità molto ampia a chiunque abbia la custodia dell’animale. Pertanto, se il cane morde o causa danni, il proprietario – o chi ha la custodia – ne risponde quasi sempre.

L’art. 2052 c.c. stabilisce che:

“il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

La responsabilità oggettiva, come detto, non richiede la colpa del proprietario per far scattare l’obbligo risarcitorio. Questa forma di responsabilità ha un’analogia teorica con la cosiddetta “responsabilità oggettiva” del diritto penale, dove la responsabilità è attribuita a prescindere dalla volontà o dalla colpa dell’agente.

Il concetto di custodia e controllo sull’animale

L’art. 2052 c.c. amplia infatti la responsabilità anche ai dog-sitter o di chi ha l’animale in affidamento temporaneo. La custodia implica non solo il possesso fisico del cane ma anche il potere effettivo di controllo e gestione. La Cassazione ha sottolineato che:

“L’obbligo di custodia richiede l’adozione di tutte le misure idonee a evitare che l’animale causi danni a terzi” (Cass. sent. n. 6152/2016).

Se tale potere di controllo è temporaneamente trasferito, la responsabilità si sposta su chi esercita la custodia in quel momento.

Le regole di comportamento: guinzaglio, museruola e aree pubbliche

In luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri, e il proprietario deve avere sempre con sé una museruola da applicare in caso di necessità (Ord. Min. Salute, 6 agosto 2013, soggetta a rinnovi periodici). Non rispettare queste regole aumenta il rischio di essere ritenuti responsabili anche in presenza di circostanze attenuanti. La giurisprudenza ha precisato che “la violazione delle disposizioni regolamentari costituisce elemento decisivo per accertare la responsabilità del proprietario in caso di danni” (Cass. sent. n. 11261/2018).

In che casi c’è l’imputazione per lesioni personali?

L’art. 582 c.p. punisce chi:

cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente”.

La pena base è la reclusione da 3 mesi a 3 anni, salvo che si tratti di ipotesi di particolare gravità (lesioni gravi o gravissime), disciplinate dagli artt. 583 e 583 bis c.p. Perché si configuri reato è necessario che la lesione provochi una malattia fisica o psichica che duri più di 20 giorni, oppure che comporti menomazioni più gravi (come cicatrici permanenti, limitazioni funzionali, ecc.). Le lesioni lievissime, cioè quelle guaribili entro 20 giorni, non sono punibili d’ufficio e richiedono querela della persona offesa.

Un aspetto importante riguarda la dolosità o colposità della condotta:

  • se il proprietario istiga volontariamente il cane ad aggredire, si applica la responsabilità dolosa.
  • più frequentemente, il reato è colposo, ossia derivante da imprudenza, negligenza o imperizia nella custodia del cane (art. 590 c.p.).

Quando la morsicatura è reato: il caso di lesioni gravi o gravissime

Non tutte le morsicature costituiscono reato. È necessario valutare l’entità del danno subito dalla vittima. L’art. 583 c.p. qualifica come lesioni gravi quelle che comportano:

  • malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni;
  • indebolimento permanente di un senso o di un organo;
  • difficoltà permanenti nella parola o nella vista.

Le lesioni gravissime includono, tra le altre, la perdita di un senso, una mutilazione o la permanente inabilità al lavoro.

Il danno va sempre risarcito, anche se il cane era al guinzaglio?

Una delle domande più frequenti che riceve un avvocato quando si tratta di morsi o aggressioni da parte di cani è proprio questa: “Se il mio cane era al guinzaglio e ha comunque morso qualcuno, sono tenuto a risarcire?” La risposta, secondo la giurisprudenza consolidata, è sì: il danno va risarcito quasi sempre, salvo rare eccezioni.

Tenere il cane al guinzaglio e munirlo di museruola sono comportamenti doverosi e previsti dalla normativa. Tuttavia, il rispetto di queste regole non esclude in automatico la responsabilità civile in caso di danno. La Cassazione ha ribadito questo principio in più occasioni:

“La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. non viene meno per il solo fatto che l’animale si trovasse al guinzaglio o fosse custodito secondo le regole: ciò che rileva è il fatto stesso del danno, salvo la prova del caso fortuito” (Cass. sent. n. 7960/2020).

In pratica, anche un cane correttamente tenuto al guinzaglio può mordere se provocato, spaventato o semplicemente per una reazione istintiva, e in quel caso il proprietario sarà comunque chiamato a risarcire la vittima.

I casi di forza maggiore e il comportamento del danneggiato

L’unica via d’uscita prevista dalla legge è la dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore. Si tratta di eventi eccezionali, imprevedibili e inevitabili che interrompono il nesso causale tra la custodia e il danno.

Un esempio può essere quello di un cane che, pur essendo al guinzaglio, reagisce in modo del tutto imprevedibile a un evento straordinario, come il crollo improvviso di un’impalcatura che lo fa impazzire dalla paura e lo porta ad aggredire chiunque si trovi vicino. In situazioni del genere, la giurisprudenza è attenta a verificare la vera natura dell’evento:

“Il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode deve consistere in un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile, non riconducibile al comportamento normale dell’animale” (Cass. sent. n. 1018/2022).

Altra ipotesi particolare è quella del comportamento del danneggiato. Se la persona aggredita ha provocato l’animale o si è avvicinata in modo imprudente e sconsiderato, questo comportamento può ridurre o addirittura escludere la responsabilità del proprietario. Ad esempio, se un passante si avvicina intenzionalmente a un cane agitato, ignorando gli avvertimenti del proprietario, e viene morso, il giudice potrebbe considerare questa condotta la causa esclusiva del danno, liberando il proprietario dalla responsabilità.