Pensione all’estero, come farsi rimborsare le tasse in Italia
Chi percepisce la pensione all'estero può incassare l'importo lordo dell'assegno previdenziale. Ma deve chiedere il rimborso delle tasse in Italia seguendo le indicazioni dell'AdE

I pensionati che abitano all’estero possono richiedere il rimborso delle tasse. Per ottenerlo, però, è necessario muoversi tempestivamente: il contribuente deve essere fiscalmente residente in un Paese che ha sottoscritto un accordo con l’Italia contro le doppie imposizioni, che preveda esplicitamente la detassazione degli assegni previdenziali che sono percepiti dagli ex dipendenti privati andati in pensione in Italia e la successiva tassazione nel Paese in cui sono residenti.
Nel caso in cui i contribuenti dovessero trasferirsi all’estero e si ritrovino nella situazione di dover gestire i rapporti con l’Agenzia delle Entrate italiana e il fisco locale sono importanti le convenzioni che sono state sottoscritte, le quali hanno lo scopo di evitare la doppia imposizione.
Pensioni erogate all’estero, quando spettano i rimborsi
I rapporti dei pensionati residenti all’estero con il fisco italiano sono stati al centro di un interpello presentato all’Agenzia delle Entrate – nello specifico il numero 246/2019 – a seguito del quale sono stati fissati alcuni paletti relativi alle tasse da versare.
Ma partiamo dall’analisi di questo particolare caso concreto. Ad interfacciarsi con l’AdE è un pensionato, che dopo aver svolto il suo lavoro come dipendente presso un’azienda privata, ha deciso di trasferirsi all’estero. Vediamo il caso.
Il contribuente è iscritto all’Aire dal 2016 ed è residente in Spagna, dove nel 2018 ha deciso di chiedere la residenza fiscale. Tra Roma e Madrid vige una convenzione internazionale contro la doppia tassazione. L’uomo ha lamentato che, pur avendo i requisiti e avendo seguito passo a passo tutta la procedura prevista per chiedere ed ottenere il rimborso delle imposte, al momento dell’interpello non aveva ricevuto proprio nulla dall’Inps.
Il pensionato, proprio prendendo spunto dalla situazione che stava vivendo, ha posto due diverse domande all’Agenzia delle Entrate.
- I contribuenti residenti all’estero devono presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia?
- Quale strada deve percorrere per riuscire a recuperare le tasse e le imposte che ha dovuto versare nel nostro Paese?
Benché datata al 2019, la risposta può essere utile ancora oggi ai contribuenti che si trovano nella stessa situazione.
Bisogna presentare la dichiarazione dei redditi anche in Italia?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche le persone che non sono residenti in Italia devono presentare la dichiarazione dei redditi nel caso in cui abbiano maturato dei redditi nel nostro Paese. Fatta questa doverosa premessa, nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate sottolinea come il pensionato ha pieno diritto a vedersi rimborsare le tasse e le imposte che l’Inps ha trattenuto sulla sua pensione.
Come si ottiene il rimborso da pensionato all’estero
L’Agenzia delle Entrate spiega che per ottenere il rimborso – che può essere effettuato ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 602/73 – è necessario presentare una domanda al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara.
La richiesta deve essere inoltrata entro 48 mesi dal momento in cui sono state pagate le tasse, seguendo le modalità stabilite da un provvedimento firmato dal direttore dell’AdE il 10 luglio 2013.
Perché è importante tornare su questa risposta a distanza di 6 anni? Il documento è attuale perché al suo interno l’Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio quali debbano essere le regole per chiedere il rimborso delle tasse per i pensionati che risiedono all’estero.
Si parte dal delineare quando un cittadino può essere considerato fiscalmente in un Paese diverso dall’Italia e come debbano essere gestiti, ai fini pratici, i rapporti con i sostituti d’imposta. Ma soprattutto viene delineato come cambiano le situazioni in base alle convenzioni che sono state sottoscritte per evitare le doppie imposizioni.
In uno dei punti più importanti della risposta fornita dall’Agenzia delle entrate viene chiarito che:
I sostituti di imposta (l’Inps, nella specie) possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla convenzione per fruire dell’agevolazione.
Come ottenere il rimborso delle tasse
Ma a questo punto come si devono muovere i diretti interessati per ottenere il rimborso delle tasse? Il contribuente che ha diritto alla detassazione delle somme percepite deve inviare una richiesta all’ente di riferimento, che dovrà verificare se effettivamente sussistono i requisiti.
Questo significa che la detassazione della pensione non arriva in modo automatico: per ricevere l’importo lordo il pensionato si deve muovere in prima persona e richiedere il rimborso delle somme. Ovviamente se è in possesso dei requisiti per ottenere la pensione detassata.
La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate fornisce un ulteriore chiarimento:
Ai sensi della vigente normativa nazionale, le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da Enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili nel nostro Paese, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR, e gli enti pensionistici eroganti (INPS) sono tenuti, quali sostituti d’imposta, ad operare le ritenute con le modalità previste dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973.
Attenzione ai trattati internazionali
A questo punto, però, è importante sottolineare che le regole per ottenere la pensione esentasse cambiano, quando sono presenti dei trattati internazionali, il cui scopo è quello di evitare la doppia tassazione.
La domanda posta dal pensionato è importante, perché permette di soffermarci sui rapporti che intercorrono tra l’Italia e la Spagna, con la quale è stato sottoscritto una Convenzione al cui articolo 18 è stato stabilito quanto segue:
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.
Nel caso preso in esame, almeno secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, il pensionato residente all’estero ha diritto a ottenere l’assegno previdenziale detassato: può chiedere il rimborso delle tasse trattenute.