Le modalità per la nomina dell'Energy Manager nei Comuni

lentepubblica.it All’interno della conversione in legge del Decreto PA troviamo un nuovo emendamento che riguarda le modalità nei Comuni per la nomina della figura dell’Energy Manager. La Camera dei deputati ha approvato infatti il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del “Decreto PA” – decreto 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti […] The post Le modalità per la nomina dell'Energy Manager nei Comuni appeared first on lentepubblica.it.

Mag 16, 2025 - 13:50
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Le modalità per la nomina dell'Energy Manager nei Comuni

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All’interno della conversione in legge del Decreto PA troviamo un nuovo emendamento che riguarda le modalità nei Comuni per la nomina della figura dell’Energy Manager.


La Camera dei deputati ha approvato infatti il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del “Decreto PA” – decreto 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (A.C. 2308-A), sul quale il Governo aveva posto la fiducia che è stata approvata con 188 voti favorevoli e 87 voti contrari. Il provvedimento va all’esame del Senato.

Tra le varie novità troviamo quella che riguarda questa nuova figura, l’Energy Manager e le modalità di nomina negli enti locali.

Comuni e nomina dell’Energy Manager: i criteri e le modalità

Nell’ambito dell’iter parlamentare per la conversione in legge del provvedimento, è stato approvato un emendamento da essa proposto che consente ai Comuni che siano tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager), di poter assolvere all’obbligo in oggetto stipulando una convenzione con altri Comuni (secondo le modalità di cui alla parte I, Titolo II, Capo V del D. Lgs. 267/2000), in una logica di bacino.

La nomina in forma associata può essere effettuata anche dai Comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati.

Entro il 30 aprile 2025 era possibile comunicare a FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) la nomina dell’Energy Manager. L’obbligo, previsto dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, riguarda i soggetti che raggiungono consumi annui superiori a determinate soglie che, nel caso dei settori civile, terziario e dei trasporti, è pari a 1.000 tep/anno.

Con riferimento ai Comuni/Città metropolitane il suddetto parametro corrisponde normalmente alle amministrazioni locali a cui fa capo una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Ai fini della valutazione del raggiungimento delle soglie d’obbligo va considerata tutta l’energia gestita dall’ente, a prescindere che sia a titolo oneroso o gratuito, che sia riferita a immobili di proprietà o locati o, ancora, che sia acquistata in modo diretto o tramite contratti di servizio energetico. L’energy manager può essere nominato con le medesime modalità anche da soggetti che non raggiungano le soglie di legge.

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