Keu, perché non fu mafia. “Violenza da ‘affiliati’ ma non venne percepita”
Depositate le motivazioni della prima e unica sentenza emessa finora. Caduta l’aggravante. “Ma senza gli arresti avrebbero preso il mercato”. La sentenza del Gup Gugliotta era legata ai lavori sulla strada 429, dove finirono gli scarti delle lavorazioni delle concerie

Firenze, 23 aprile 2025 – “Ferma l’appartenenza degli autori di un’intimidazione a una cosca di ’ndrangheta, essendo pienamente comprovata la loro affiliazione, non si ritiene sufficiente tale condizone soggettiva per desumerne automaticatimente l’influenza, in termini di efficacia, sulla violenza e la minaccia poste in essere nei confronti degli imprenditori coinvolti”.
Così, il gup Fabio Gugliotta, “smonta“, nelle 51 pagine delle motivazioni della prima e unica sentenza emessa sinora nell’ampio scandalo Keu, l’aggravante del metodo mafioso nelle accuse a Graziano Cantini, il titolare dell’impresa edile Cantini Marino finita nel filone delle intimidazioni per accaparrarsi i lavori in subappalto sulla strada Sr 429, quella in cui sono finiti gli scarti delle lavorazioni delle concerie santacrocesi.
Cantini è stato condannato, in abbreviato, a cinque anni e otto mesi. Il suo difensore, Federico Bagattini, è riuscito ad estromettere l’accusa più pesante. Per il giudice, che ha accolto la tesi difensiva non riconoscendo nell’atteggiamento del Cantini e dei suoi collaboratori il “metodo mafioso“, non basta “l’agire professionale, violento e organizzato” ma per la configurazione dell’aggravante sono necessari “la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso”.
Tra gli episodi contestati, l’estromissione dell’impresa di Raffaele Ferraro dal cantiere del ’lotto V’. Questi, scrive il giudice, “nelle conversazioni successive all’aggressione, appariva assolutamente inconsapevole della portata criminale dei protagonisti materiali della condotta violenta realizzata ai suoi danni, con modalità, del resto, nemmeno esclusivamente sintomatiche di un’appartenenza ’mafiosa’: la violenza realizzata è stata sì determinante ed efficace, ma non si è contraddistinta per il ’marchio’ dell’associazione criminale organizzata”.
Anche l’altro episodio, in danno di Bruno Rullo della ’Atm Inerti’, finalizzato anch’esso all’esclusione del concorrente, non vi è stata una “caratterizzazione” tale da “evocare, senza dubbio, una forza di intimidazione maggiore rispetto a quella esercitata”.
Ma l’assenza della “mafiosità“, non ridimensiona, scrive il giudice, la portata del “comportamento di tutti i protagonisti verso la realizzazione di una serie indeterminata di delitti volti a condzionare il mercato e a far conseguire alla Cantini Marino, al di là di ogni ostacolo, una posizione di assoluta dominanza” nel settore del conferimento degli inerti. “Obiettivo, per altro, parzialmente raggiunto e che sarebbe stato ancor più conseguito in assenza dell’intervento giudiziario”, conclude Gugliotta.
stefano brogioni