Intercettazioni, limiti flessibili

Il limite di 45 giorni alle intercettazioni non si applica ai reati come peculato, corruzione e concussione. È quanto emerge dalle linee guida interpretative fornite alla polizia giudiziaria sulla legge 31.03.2025, n. 47, entrata in vigore il 24 aprile, da varie Procure della Repubblica: da Messina a Monza, da Parma a Reggio Emilia; tutte concordano […] L'articolo Intercettazioni, limiti flessibili proviene da Iusletter.

Mag 8, 2025 - 11:20
 0
Intercettazioni, limiti flessibili

Il limite di 45 giorni alle intercettazioni non si applica ai reati come peculato, corruzione e concussione.

È quanto emerge dalle linee guida interpretative fornite alla polizia giudiziaria sulla legge 31.03.2025, n. 47, entrata in vigore il 24 aprile, da varie Procure della Repubblica: da Messina a Monza, da Parma a Reggio Emilia; tutte concordano che l’equiparazione in tema di ascolti dei reati contro la Pa a gravi delitti come mafia e terrorismo scaturisce dalla riforma Orlando, articolo 6 del decreto legislativo del 29/12/2017 n. 216: una norma «non abrogata», che dunque «deve essere applicata», rileva l’associazione nazionale magistrati. Ma nei circa 1.950 emendamenti presentati martedì 6 maggio alla ddl di conversione del dl sicurezza Forza Italia ne annuncia uno su «norme interpretative sulle intercettazioni e il limite dei 45 giorni per la pubblica amministrazione».

Rinvio esplicito. Restano oggi esclusi dai paletti introdotti dalla legge Zanettin, scrive la direzione distrettuale antimafia di Messina, anche i reati ai quali nel tempo è stata estesa la normativa per cui risulta più facile intercettare, prevista contro la criminalità organizzata dall’articolo 13 del decreto legge 13.05.1991, n. 152: fra questi i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio sanzionati «con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 Cpp», visto l’esplicito rinvio contenuto nella riforma Orlando; sono quindi comprese la corruzione per l’esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d’ufficio, quella aggravata, quella in atti giudiziari e l’induzione indebita a dare o promettere utilità.

Doppio binario. I delitti contro la Pa, insomma, restano soggetti insieme ad altre gravi fattispecie al doppio binario: bastano la «sufficienza» e non serve «la gravità degli indizi» di reato per dare il via agli ascolti; resta la diversa durata delle operazioni: sia iniziale, con 40 giorni e non 15; sia delle proroghe, di 20 giorni ciascuna e non 15.

La stessa procedura si applica per i reati di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, per i delitti di terrorismo, il traffico illecito organizzato di rifiuti, il sequestro di persona a scopo estorsivo e i reati compiuti o tentati avvalendosi della forza d’intimidazione del vincolo estorsivo.

Altrettanto vale per i reati informatici su infrastrutture d’interesse pubblico. Il Governo, fra l’altro, ha dato parere favorevole a un ordine del giorno che lo impegna a estendere il regime previsto per mafia e terrorismo ai delitti di violenza domestica e di genere, oltre al revenge porn, da includere nel primo provvedimento utile che sarà adottato dal Parlamento.

Ambito di applicazione. Le intercettazioni già prorogate, anche oltre il quarantacinquesimo giorno fino al 24 aprile 2025, devono ritenersi valide. Le operazioni già avviate alla data di entrata in vigore della legge 47/2025 e quelle iniziate dopo, a partire dalla terza proroga sono soggette alla nuova disciplina.

L'articolo Intercettazioni, limiti flessibili proviene da Iusletter.