Sulla indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato.
Nota a Trib. Padova, 14 aprile 2025, n. 605.

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La controversia in esame affronta il tema relativo alla determinatezza del contenuto contrattuale con riferimento a due contratti di mutuo.
Nello specifico, parte opponente ha contestato l’avvenuta pattuizione di un ammortamento alla francese senza precisazione del regime di capitalizzazione degli interessi, se composto o semplice, non ricostruibile, facilmente, sulla base del contenuto pattizio.
Secondo parte opponente, infatti, il contenuto dei contratti non consentiva di ricostruire la somma complessiva da restituire al mutuante e, in particolare, l’ammontare degli interessi debitori, sul presupposto che l’ammontare degli oneri dovuti muta a seconda che, fermo l’ammortamento alla francese, la capitalizzazione applicata sia semplice o composta.
Nell’assumere la decisione sopra indicata, il giudice ha anzitutto richiamato un recente orientamento delle Sezioni Unite del 2024[1], dove viene affrontato il seguente quesito: “se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (…), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento”.
Alla luce del quesito sopra richiamato, secondo i giudici di legittimità, non ricorre un problema di determinatezza del contenuto contrattuale “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Nonostante la Suprema Corte si sia occupata, nella pronuncia di cui sopra, del solo mutuo con tasso debitorio fisso, il giudice de quo ha ritenuto di adattare le conclusioni anzidette anche al mutuo con tasso di interesse debitorio variabile, atteso che se il piano di rimborso riporta “la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l’esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Il fatto che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo un’ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto al momento della pattuizione e che – soprattutto – possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
Ebbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha verificato la presenza, nei due contratti di mutuo, di un piano di ammortamento contenente l’indicazione della sola componente di capitale senza alcuna indicazione in ordine all’ammontare della rata, non consentendo così di desumere il totale degli interessi dovuti e, dunque, la ricostruzione delle rate successive.
Per le ragioni sopra indicate, il giudice ha concluso per l’indeterminatezza della clausola contrattuale relativa agli oneri addebitati al soggetto finanziato, dal momento che i due contratti di mutuo non contenevano il corredo informativo minimo per consentire la ricostruzione degli oneri dovuti dalla debitrice, dichiarando così la nullità della pattuizione ai sensi dell’art. 1346 c.c., con conseguente applicazione dell’art. 117, comma 7[2], del TUB, per violazione del comma 4 della medesima disposizione.
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[1] Cfr., Cass., Sez. Un. n. 15130/2024.
[2] L’art. 117, comma 7, del TUB dispone che “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Mag 10, 2025 0
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