In ferie retribuzione piena

![CDATA[La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 6282 del 9 marzo 2025, richiamando la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, sentenza c.d. Williams del 16/09/2011), ha ribadito una decisione già presa in occasione della sentenza n. 14089/2024, ossia che il lavoratore, durante la fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore con mansioni di macchinista, si era rivolto al giudice del lavoro affinché accogliesse la sua domanda volta a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto e quindi la corresponsione dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale, non per il solo importo fisso, inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati, ma anche per la parte variabile, nonché l’indennità di assenza dalla residenza, voci previste dai CCNL e dai Contratti aziendali applicati al rapporto. Nei primi due gradi di giudizio l’azienda è risultata soccombente.  Il datore di lavoro si è così rivolto in Cassazione. I Giudici di legittimità hanno richiamato le pronunce della Corte di Giustizia UE (CGUE C-350/06 e C-520/06 del 20/01/2009, CGUE C-155/10 del 15/09/2011 e C-385/17 del 3/12/2018) i cui principi sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodo di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie. In tali pronunce è stato anche precisato che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio del riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza. Ne consegue che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delel ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. N. 13425/2019). Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce un ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’unione. Pertanto, a fronte di rivendicazioni di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore.]]

Apr 8, 2025 - 00:39
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In ferie retribuzione piena
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La Corte di cassazione, con l'Ordinanza n. 6282 del 9 marzo 2025, richiamando la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, sentenza c.d. Williams del 16/09/2011), ha ribadito una decisione già presa in occasione della sentenza n. 14089/2024, ossia che il lavoratore, durante la fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un lavoratore con mansioni di macchinista, si era rivolto al giudice del lavoro affinché accogliesse la sua domanda volta a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto e quindi la corresponsione dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale, non per il solo importo fisso, inferiore all’indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati, ma anche per la parte variabile, nonché l’indennità di assenza dalla residenza, voci previste dai CCNL e dai Contratti aziendali applicati al rapporto.

Nei primi due gradi di giudizio l’azienda è risultata soccombente.  Il datore di lavoro si è così rivolto in Cassazione.

I Giudici di legittimità hanno richiamato le pronunce della Corte di Giustizia UE (CGUE C-350/06 e C-520/06 del 20/01/2009, CGUE C-155/10 del 15/09/2011 e C-385/17 del 3/12/2018) i cui principi sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodo di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.

In tali pronunce è stato anche precisato che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio del riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.

Ne consegue che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delel ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. N. 13425/2019).

Atteso che, per giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce un ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’unione.

Pertanto, a fronte di rivendicazioni di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore.]]