Franchigia IVA per piccole imprese negli scambi UE: il modello di comunicazione
Dall'Agenzia delle Entrate il modello per la comunicazione necessaria ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA per piccole imprese.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione trimestrale necessaria per applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA negli altri Paesi UE, opzione riservata ai soggetti passivi residenti in Italia. Con provvedimento del 28 marzo scorso, l’AdE ha fornito anche istruzioni e specifiche tecniche da utilizzare per l’invio dei dati.
Operativo dal 2025, il regime di franchigia – introdotto in Italia dal Dlgs n. 180/2024 in recepimento della Direttiva UE 2020/285 – ha come obiettivo quello di consentire alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro UE di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizio senza applicazione IVA anche in altri Paesi diversi da quello in cui sono stabilite.
Per fruire del regime agevolato (per gli Stati membri UE che hanno adottato tale regime) è necessario però che il volume di affari non oltrepassi la soglia dei 100mila euro annui.
Il modello riporta le informazioni che saranno trattate dall’Amministrazione finanziaria per le finalità di liquidazione e accertamento delle operazioni effettuate, in applicazione del nuovo regime fiscale. I dati della comunicazione trimestrale saranno conservati fino al 31 dicembre dell’undicesimo anno successivo a quello di presentazione del modello.
NB: qualora si sfori la soglia massima consentita del 100mila euro di volume d’affari per godere del regime di franchigia IVA transfrontaliera, la comunicazione deve essere trasmessa entro 15 giorni lavorativi dal superamento del limite, indicando la data e il valore delle cessioni effettuate dall’inizio del trimestre.
Ecco si seguito il link al modello di comunicazione con le istruzioni e le specifiche di invio dei dati contenute nel provvedimento del 28 marzo 2025.