Sull’obbligo di caratterizzazione dei rifiuti

![CDATA[Il TAR della Lombardia, con la sentenza del 17 marzo 2025, n. 898, ha dichiarato illegittimo un provvedimento della Provincia di Brescia che impone al gestore di un impianto di trattamento dei rifiuti di caratterizzare i rifiuti stessi in fase di accettazione. Cosa tratta Un gestore di un impianto di trattamento di rifiuti ha fatto ricorso al TAR dopo che in fase di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la Provincia di Brescia aveva imposto di verificare la presenza di sostanze organiche persistenti (POP’s) nei rifiuti conferiti all’impianto. Così, la Provincia avrebbe obbligato il gestore dell’impianto a svolgere attività di caratterizzazione che competono al produttore del rifiuto. Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso sulla base dell’art. 184 del Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006, che impone che sia solo il produttore dei rifiuti ad effettuare la loro classificazione in rifiuti urbani o rifiuti speciali e, secondo la loro pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi. Sempre il produttore ha l’onere di attribuire i codici dei rifiuti dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER). L’articolo richiama la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, che descrive nel dettaglio le procedure di valutazione delle caratteristiche del rifiuto, ribadendo che si tratta di un’attività gravante sul produttore. Come ribadiscono anche le Linee guida del Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale, richiamate sempre dal TUA, la caratterizzazione del rifiuto deve basarsi sull’origine e sul processo produttivo che ha portato alla generazione del rifiuto, informazione posseduta dal produttore del rifiuto. Inoltre, le stesse Linee guida dichiarano che non sono necessarie ulteriori valutazioni se il rifiuto viene classificato come non pericoloso, mentre quando viene classificato come pericoloso “non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso”. Possono essere eventualmente necessarie ulteriori indagini per determinare le caratteristiche di pericolo, al fine, ad esempio, di etichettare il rifiuto correttamente per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti. La prescrizione della Provincia, tuttavia, non si limita a questa casistica. Conclusioni La sentenza del TAR dichiara quindi illegittima questa prescrizione della Pubblica Amministrazione, perché contraria alla normativa di riferimento, che assegna espressamente gli obblighi di caratterizzazione dei rifiuti al produttore e non al gestore dell’impianto che li riceve.]]

Apr 4, 2025 - 23:02
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Sull’obbligo di caratterizzazione dei rifiuti
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Il TAR della Lombardia, con la sentenza del 17 marzo 2025, n. 898, ha dichiarato illegittimo un provvedimento della Provincia di Brescia che impone al gestore di un impianto di trattamento dei rifiuti di caratterizzare i rifiuti stessi in fase di accettazione.

Cosa tratta

Un gestore di un impianto di trattamento di rifiuti ha fatto ricorso al TAR dopo che in fase di revisione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la Provincia di Brescia aveva imposto di verificare la presenza di sostanze organiche persistenti (POP’s) nei rifiuti conferiti all’impianto. Così, la Provincia avrebbe obbligato il gestore dell’impianto a svolgere attività di caratterizzazione che competono al produttore del rifiuto.

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso sulla base dell’art. 184 del Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/2006, che impone che sia solo il produttore dei rifiuti ad effettuare la loro classificazione in rifiuti urbani o rifiuti speciali e, secondo la loro pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi. Sempre il produttore ha l’onere di attribuire i codici dei rifiuti dall’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER).

L’articolo richiama la delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, che descrive nel dettaglio le procedure di valutazione delle caratteristiche del rifiuto, ribadendo che si tratta di un’attività gravante sul produttore. Come ribadiscono anche le Linee guida del Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale, richiamate sempre dal TUA, la caratterizzazione del rifiuto deve basarsi sull’origine e sul processo produttivo che ha portato alla generazione del rifiuto, informazione posseduta dal produttore del rifiuto.

Inoltre, le stesse Linee guida dichiarano che non sono necessarie ulteriori valutazioni se il rifiuto viene classificato come non pericoloso, mentre quando viene classificato come pericoloso “non occorrono ulteriori valutazioni per decidere se debba essere classificato come pericoloso”. Possono essere eventualmente necessarie ulteriori indagini per determinare le caratteristiche di pericolo, al fine, ad esempio, di etichettare il rifiuto correttamente per compilare un documento di accompagnamento per i movimenti di rifiuti. La prescrizione della Provincia, tuttavia, non si limita a questa casistica.

Conclusioni

La sentenza del TAR dichiara quindi illegittima questa prescrizione della Pubblica Amministrazione, perché contraria alla normativa di riferimento, che assegna espressamente gli obblighi di caratterizzazione dei rifiuti al produttore e non al gestore dell’impianto che li riceve.]]