Flash news: La mera notifica dell’atto di pignoramento del bene in comunione al coniuge non debitore non rende quest’ultimo automaticamente esecutato

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11481/2025, si è espressa sul tema dell’espropriazione forzata dei beni in comunione legale, in particolare nel caso in cui l’esecuzione sia stata promossa del creditore particolare di uno solo dei coniugi. Il creditore procedere, infatti, ha l’onere di notificare il pignoramento al coniuge non debitore ma al solo […] L'articolo Flash news: La mera notifica dell’atto di pignoramento del bene in comunione al coniuge non debitore non rende quest’ultimo automaticamente esecutato proviene da Iusletter.

Mag 16, 2025 - 13:48
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Flash news: La mera notifica dell’atto di pignoramento del bene in comunione al coniuge non debitore non rende quest’ultimo automaticamente esecutato

La Corte di Cassazione, con la sentenza 11481/2025, si è espressa sul tema dell’espropriazione forzata dei beni in comunione legale, in particolare nel caso in cui l’esecuzione sia stata promossa del creditore particolare di uno solo dei coniugi.

Il creditore procedere, infatti, ha l’onere di notificare il pignoramento al coniuge non debitore ma al solo scopo di “denuntiatio” dell’avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità, con limitazione al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio. 

Diverso è il caso in cui il creditore procedente decida invece di strutturare il suddetto atto notificato al coniuge non debitore come una formale e sostanziale estensione del pignoramento rivolto al coniuge obbligato, riportando quindi l’ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall’articolo 492 cod. proc. civ..

Così facendo il coniuge non debitore assume anch’egli le vesti di esecutato, rendendo legittimo l’intervento nella procedura da parte degli eventuali suoi creditori personali ed il derivante concorso di questi nella distribuzione sulla quota pari alla metà del ricavato.

La Suprema Corte ha pertanto puntualizzato che, in assenza di quanto sopra, la sola notifica dell’atto di pignoramento del bene in comunione legale al coniuge non debitore, configura quest’ultimo come un mero soggetto passivo del procedimento stante l’inesistenza di un credito azionato nei suoi confronti.

Gli ermellini specificano che si tratta di una assimilazione conseguente alla soggezione ad espropriazione per l’intero di un bene sul quale il coniuge non debitore vanta una contitolarità solidale ma “resta fermo, attesa l’inesistenza di un credito azionato nei suoi confronti, che egli non assuma le vesti, proprie e tipiche, di esecutato”.

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