Finanziamenti garantiti da MCC: la natura personale della garanzia esclude il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie

“La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l’applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005.”. Questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Monza con la recentissima sentenza in commento emessa a conclusione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la […] L'articolo Finanziamenti garantiti da MCC: la natura personale della garanzia esclude il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie proviene da Iusletter.

Mag 16, 2025 - 13:48
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Finanziamenti garantiti da MCC: la natura personale della garanzia esclude il divieto di acquisizione di ulteriori garanzie

La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l’applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005.”.

Questa la conclusione a cui è giunto il Tribunale di Monza con la recentissima sentenza in commento emessa a conclusione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la parte opponente ha eccepito la nullità della fideiussione nella parte in cui la stessa veniva posta a copertura di tutto l’importo finanziato.

In particolare, gli opponenti hanno sostenuto l’invalidità della garanzia dagli stessi rilasciata, sulla base del disposto di cui all’art. 4.4. dell’Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, che escluderebbe la possibilità per la banca di acquisire garanzie ulteriori sull’importo complessivamente finanziato e, in particolare, sulla quota di finanziamento garantita da MCС.

Il Giudice ha ritenuto l’eccezione non meritevole di accoglimento.

Nello specifico, lo stesso, dopo aver ricordato il disposto dell’art. 4.4. dell’Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquistata alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria“, ha chiarito che “La norma fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l’acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche.”

Sulla base di ciò, il Tribunale ha – correttamente- escluso l’applicazione, nel caso di specie, del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005, atteso che la fideiussione rilasciata dagli opponenti non era una garanzia reale, assicurativa o bancaria, bensì una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale, in quanto un soggetto “privato” si era impegnato a garantire con il proprio patrimonio l’adempimento delle obbligazioni di un terzo.

Il Giudice del Tribunale di Monza ha, quindi, concluso per la validità della fideiussione, “nonostante l’inclusione del finanziamento nel portafoglio del Fondo di garanzia MCC, in quanto trattasi di una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale.

Tribunale di Monza, 17 aprile 2025 n. 806

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