Confermata la validità del mutuo a tasso variabile
La variabilità del tasso applicato al mutuo non inficia in alcun modo la validità della pattuizione negoziale intervenuta tra le parti. La questione riferita alla variabilità del tasso è stata, infatti, affrontata dal Tribunale di Pescara alla luce di due temi particolarmente dibattuti nell’attuale panorama giurisprudenziale: il piano di ammortamento alla francese e la manipolazione […] L'articolo Confermata la validità del mutuo a tasso variabile proviene da Iusletter.

La variabilità del tasso applicato al mutuo non inficia in alcun modo la validità della pattuizione negoziale intervenuta tra le parti. La questione riferita alla variabilità del tasso è stata, infatti, affrontata dal Tribunale di Pescara alla luce di due temi particolarmente dibattuti nell’attuale panorama giurisprudenziale: il piano di ammortamento alla francese e la manipolazione di cui all’Euribor.
Con la decisione in commento, il Magistrato – aderendo ai principi resi dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in materia di piano di ammortamento alla francese (cfr. SS.UU.Cass.n.15130/2024) – ha escluso qualsiasi ipotesi di indeterminatezza ed indeterminabilità del metodo di rimborso adottato dalle parti, rilevando l’insussistenza di costi occulti allo stesso connesso.
La pronuncia propone un interessante spunto di riflessione in ordine all’applicabilità ai mutui a tasso variabile dei citati principi dettati dalle Sezioni Unite, osservando che: “sulla questione sollevata sono intervenute da ultimo le SS.UU. della Corte di Cassazione (sent. 29.5.2024 n. 15130), che, avendo riguardo ad un contratto di mutuo a tasso fisso, hanno affermato i principi generali, che di seguito si vanno ad esporre per un inquadramento complessivo del temaCirca l’omessa indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi in relazione alla modalità di ammortamento alla francese, le SS.UU. hanno escluso che possa integrarsi una questione di indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto e, dunque, la nullità (parziale) del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, cc, allorchè (come nel caso che ci occupa) il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato…e anche eventualmente il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi. In tal caso è soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Dunque, oltre a non essere ravvisabile alcuna indeterminabilità dell’oggetto, di conseguenza viene a cadere qualunque questione di “costi occulti” del mutuo, rinveniendosi dallo stesso contratto il costo dell’operazione, accettata dal mutuatario. Le conclusioni tratte possono trovare applicazione anche ai mutui con tasso di interesse debitore variabile, purché il piano di rimborso riporti la chiara ed inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, a prescindere dalla modalità di determinazione del tasso di interesse applicato al mutuo, consentendo la piena determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente facoltà da parte del mutuatario di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto, tale da escludere una violazione dell’obbligo di trasparenza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. da parte del mutuante. Deve concludersi che la doglianza in punto di anatocismo e violazione del principio di trasparenza e/o buona fede va disattesa”. In tal modo, il Tribunale di Pescara, apprezzando ogni singola condizione contrattuale ed economica riportata nel testo contrattuale, ha fugato ogni dubbio in merito alla piena determinabilità del contratto seppure parametrato ad un tasso di interesse variabile.
Degno di nota è, poi, il capo della sentenza dedicato alla presunta manipolazione dell’Euribor: anche in tal caso, la variabilità del tasso non intacca in alcun modo l’efficacia del rapporto. Il Tribunale di Pescara, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.12007/2024) ha valorizzato l’indispensabilità di un adeguato supporto probatorio per dimostrare la sussistenza di un’intesa manipolativa, in difetto del quale non è possibile accogliere alcuna domanda.
Il giudizio si è quindi concluso con una pronuncia di integrale rigetto delle doglianze di parte attrice, con contestuale condanna della stessa alla refusione delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
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