Chiarimenti del MASE per la figura del responsabile tecnico rifiuti
![CDATA[Pubblicato l’interpello che specifica i requisiti per il ruolo di responsabile tecnico assunto dal legale rappresentante dell’impresa Cosa tratta? Con l’interpello 24 aprile 2025 n. 78173, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ai quesiti posti, chiarendo i requisiti per il ruolo di responsabile tecnico assunto dal legale rappresentante dell’impresa. È la confederazione di imprese Conftrasporto a chiedere chiarimenti sulla possibilità del legale rappresentante, per le imprese di cui all’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, che abbia svolto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, di poter assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizioni all’Albo, senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per la medesima impresa, rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2014. In particolare, pone tre quesiti, ai quali il MASE risponde puntualmente: risposta al quesito n. 1 - per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, il legale rappresentante deve comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 12 del Dm n. 120/2014; risposta al quesito n.2 - pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato il requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, si ritiene che esso debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014; risposta al quesito n. 3 - la deroga si applica esclusivamente durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza. Quando? Interpello del 24 aprile 2025. Indicazioni operative Il Ministero precisa che, le considerazioni sopra riportate, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza dell’Amministrazione.]]

Pubblicato l’interpello che specifica i requisiti per il ruolo di responsabile tecnico assunto dal legale rappresentante dell’impresa
Cosa tratta?
Con l’interpello 24 aprile 2025 n. 78173, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ai quesiti posti, chiarendo i requisiti per il ruolo di responsabile tecnico assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
È la confederazione di imprese Conftrasporto a chiedere chiarimenti sulla possibilità del legale rappresentante, per le imprese di cui all’articolo 212 del D.lgs. n. 152/2006, che abbia svolto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, di poter assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizioni all’Albo, senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per la medesima impresa, rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2014.
In particolare, pone tre quesiti, ai quali il MASE risponde puntualmente:
- risposta al quesito n. 1 - per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, il legale rappresentante deve comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 12 del Dm n. 120/2014;
- risposta al quesito n.2 - pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato il requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, si ritiene che esso debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014;
- risposta al quesito n. 3 - la deroga si applica esclusivamente durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.
Quando?
Interpello del 24 aprile 2025.
Indicazioni operative
Il Ministero precisa che, le considerazioni sopra riportate, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza dell’Amministrazione.]]