Chi ha vinto il concorso resta fuori: il Consiglio di Stato dà priorità alla mobilità
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Posto vacante al Comune, cambia il piano e salta l’assunzione: il Consiglio di Stato ribalta la decisione del TAR e stabilisce la priorità della mobilità volontaria sulla graduatoria di vinitori e idonei di un concorso pubblico.
Uno scontro sulla copertura di un posto da istruttore amministrativo ha acceso il confronto tra un’ex candidata idonea a un concorso e il Comune interessato. Al centro della disputa: la scelta della mobilità volontaria anziché lo scorrimento della graduatoria. Dopo un primo esito favorevole alla ricorrente da parte del TAR Sardegna, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza, dando ragione all’amministrazione comunale.
La vicenda
Tutto ha origine nel 2021, quando un Comune sardo indice un concorso pubblico per la selezione di due istruttori amministrativi contabili di categoria C1, riservando uno dei posti al personale interno. Conclusa la selezione, viene approvata la graduatoria definitiva. La seconda classificata, pur idonea, non viene inizialmente assunta.
Nel frattempo, uno dei vincitori – già dipendente dell’ente con un inquadramento di categoria inferiore – ottiene il nuovo incarico da C1, lasciando vacante il proprio precedente posto da collaboratore amministrativo (categoria B3). L’amministrazione decide allora di “trasformare” quel posto in uno di categoria superiore (C1), creando così una nuova posizione da coprire.
Il cambio di rotta
Nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022/2024, il Comune prevede di coprire la nuova posizione attraverso lo scorrimento delle graduatorie esistenti, in subordine alla mobilità obbligatoria prevista dalla normativa. Tuttavia, nel giugno 2023, con l’approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025, l’ente cambia impostazione: decide di ricorrere in via prioritaria alla mobilità volontaria tra enti, relegando lo scorrimento delle graduatorie solo a ipotesi residuale.
Una decisione che suscita forti perplessità tra alcuni funzionari dell’ente e nel collegio dei revisori dei conti, che consigliano espressamente di attingere alle graduatorie esistenti. A quel punto, l’idonea esclusa presenta ricorso al TAR, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto attingere direttamente dalla graduatoria vigente, ancora valida alla luce della normativa nazionale.
La prima sentenza e l’appello
Il TAR Sardegna accoglie la sua tesi. Secondo i giudici di primo grado, la posizione C1 derivava da una trasformazione di un posto già esistente (il B3 rimasto vacante), e quindi la copertura tramite scorrimento della graduatoria era non solo possibile, ma doverosa, in deroga al principio generale che vieta di usare le graduatorie per posti istituiti ex novo dopo la loro approvazione.
Il Comune però non ci sta e ricorre al Consiglio di Stato, ribadendo che la scelta della mobilità volontaria era stata dettata dall’esigenza di garantire trasparenza e imparzialità, evitando che lo scorrimento potesse prestarsi a favoritismi o manovre “ad personam”, come paventato dallo stesso legislatore nel vietare l’uso delle graduatorie per coprire nuovi posti.
La decisione del Consiglio di Stato: la mobilità prevale sul concorso
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune, riformando la decisione del TAR. I giudici di secondo grado hanno ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione di avvalersi della mobilità volontaria anziché procedere allo scorrimento della graduatoria. Secondo il Consiglio, la norma invocata dalla candidata non impone alcun obbligo, ma concede solo una facoltà, che l’ente può esercitare in base a valutazioni autonome, purché coerenti con i principi di legalità e imparzialità.
In particolare, la Corte ha sottolineato che il posto da coprire, pur derivando da una trasformazione, risulta istituito successivamente all’approvazione della graduatoria e quindi rientra tra quelli per i quali l’amministrazione può legittimamente privilegiare la mobilità tra enti, proprio per evitare il rischio che le modifiche alla dotazione organica siano strumentali a favorire soggetti già noti.
Le conclusioni dei giudici
La sentenza del Consiglio di Stato segna un punto importante nell’equilibrio tra autonomia gestionale degli enti locali e tutela delle aspettative degli idonei nelle graduatorie concorsuali. Pur riconoscendo il valore dello scorrimento come strumento di efficienza e risparmio, i giudici hanno ribadito che la sua applicazione non può mai diventare automatica né vincolante, specialmente quando sono in gioco esigenze di imparzialità e trasparenza. In questo caso, la volontà del Comune di tutelare questi principi ha prevalso.
Il testo della sentenza
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