Cessione d’azienda: le tasse si pagano con il principio di competenza
Anche se il corrispettivo è incassato in un momento successivo, il contribuente deve dichiarare l'intera plusvalenza in base al principio di competenza.

Le plusvalenze da cessione d’azienda vanno dichiarate utilizzando il principio di competenza, quindi nel periodo d’imposta in cui è effettuata l’operazione, a prescindere dal momento dell’effettivo incasso. E non si possono rideterminare nel caso in cui le somme vengano poi versate in un momento successivo.
Lo ribadisce una sentenza di Cassazione in relazione al caso di un contribuente che aveva invece pagato le tasse solo sulla somma effettivamente incassata, abbassando conseguentemente il valore della plusvalenza.
Plusvalenza da cessione d’azienda
La sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva dato ragione al contribuente, rideterminando una plusvalenza derivante da cessione d’azienda (iscritta a ruolo), su cui veniva poi calcolata l’imposta sostitutiva IRPEF. Questo, secondo un precedente giudizio di legittimità (Cassazione, ordinanza 5876/2014), in base al quale l’imposta sostitutiva può essere calcolata solo sulla somma effettivamente ricevuta quando il contribuente, non avendo incassato l’integrale corrispettivo, non ha potuto successivamente beneficiare della conseguente minusvalenza derivante dal mancato pagamento.
Plusvalenza e principio di competenza
La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, facendo valere un diverso principio, richiamato da diverse sentenza, per cui «in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l’incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati – l’uno come guadagno, l’altro come perdita – nei distinti periodi in cui si verificano».
E ha anche ribadito che «la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni sottoposta a condizione sospensiva è ancorata al valore degli stessi al momento dell’avverarsi della condizione, senza che ne rilevi la retroattività degli effetti».
In definitiva, è obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza secondo il criterio di competenza, a prescindere dal momento in cui avviene materialmente la corresponsione della somma oggetto di corrispettivo ed anche a prescindere dal suo effettivo incasso.
Al contrario, il contribuente che non dichiara integralmente la plusvalenza,dispone del principio di competenza a sua discrezione, in violazione degli articoli 86, commi 2 e 4 e 109, comma 2 del TUIR, il testo unico imposte sui redditi.