Telemarketing: AGCOM diffida Fastweb per non aver rispettato il Codice di Condotta

L’Autorità contesta all’operatore gravi carenze nei controlli sulle attività di teleselling

Apr 30, 2025 - 07:37
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Telemarketing: AGCOM diffida Fastweb per non aver rispettato il Codice di Condotta

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha diffidato Fastweb S.p.A. per violazioni delle regole sul teleselling e sul telemarketing, a seguito di un'indagine avviata dopo la segnalazione di un utente che aveva ricevuto una chiamata promozionale indesiderata. Il contatto, avvenuto nel novembre 2024, è stato effettuato tramite una numerazione non registrata e non richiamabile, su una linea risultata iscritta al Registro pubblico delle opposizioni (RPO). L'offerta pubblicizzata faceva riferimento a Fastweb, ma il contatto sarebbe stato gestito da Microsite S.r.l., partner commerciale dell'operatore.

L'utente ha denunciato all'Autorità l'irregolarità della chiamata e, in particolare, l'utilizzo di numerazioni non dichiarate al ROC (Registro degli operatori di comunicazione) e la violazione della propria opposizione ai contatti commerciali. Da questo episodio ha preso il via un'istruttoria approfondita, che ha messo in luce una serie di criticità nel sistema di controllo predisposto da Fastweb per monitorare le attività dei propri partner commerciali.

NUMERI IRREGOLARI E CONTROLLI INEFFICACI

Nel corso del procedimento, Fastweb ha confermato di avere un rapporto contrattuale attivo con Microsite, soggetto incaricato di gestire campagne di vendita telefonica. L'operatore ha ammesso che il partner ha utilizzato almeno una numerazione non autorizzata e non iscritta al ROC, e che il numero contattato non figurava nelle liste di utenti fornite o approvate da Fastweb. La società ha riferito di aver applicato penali a Microsite e di essere in attesa del completamento della procedura di adesione al Codice di condotta da parte del partner.

L'AGCOM ha però rilevato che i controlli messi in atto da Fastweb risultano carenti: non prevedono verifiche autonome né sistemi preventivi realmente efficaci. Le procedure descritte si attivano solo in seguito alla conclusione del contratto, mentre in casi come quello segnalato – dove il contatto non ha portato alla sottoscrizione di alcun servizio – le verifiche non possono essere eseguite. Inoltre, l'Autorità ha sottolineato che le misure dichiarate da Fastweb si basano su dati e iniziative fornite dagli stessi partner commerciali, senza garanzie di controllo diretto o indipendente.

LA DIFFIDA E LE PROSSIME SCADENZE

Alla luce delle irregolarità riscontrate, l'Autorità ha stabilito che Fastweb non ha rispettato le prescrizioni previste ai paragrafi 5.1 e 5.2 del Codice di Condotta approvato con la delibera n. 197/23/CONS. Il documento impone agli operatori non solo di selezionare partner regolarmente iscritti al ROC e formalmente aderenti al Codice, ma anche di mettere in atto controlli stringenti, autonomi e tempestivi sull'intera filiera delle attività di teleselling.


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