Spese legali: obbligo di motivazione e criteri di quantificazione

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di liquidazione delle spese processuali, affermando, da un lato, la necessità dell’obbligo di motivazione da parte del giudice nell’ipotesi di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi previsti dal D.M. e, dall’altro, i criteri da applicare ai fini della loro quantificazione […] L'articolo Spese legali: obbligo di motivazione e criteri di quantificazione proviene da Iusletter.

Apr 22, 2025 - 18:52
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Spese legali: obbligo di motivazione e criteri di quantificazione

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di liquidazione delle spese processuali, affermando, da un lato, la necessità dell’obbligo di motivazione da parte del giudice nell’ipotesi di superamento dei valori minimi e/o dei valori massimi previsti dal D.M. e, dall’altro, i criteri da applicare ai fini della loro quantificazione nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi.

La decisione in commento trae origine dall’impugnazione ex art. 111 c. 7 Cost. avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, con la quale è stata dichiarata l’estinzione di due processi riuniti – rispettivamente dell’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c. e dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. – per intervenuta rinuncia delle parti.

Tuttavia, non avendo le parti trovato accordo in ordine alla regolamentazione delle spese, il giudice di primo grado, in applicazione di quanto disposto dall’art. 306 ultimo comma c.p.c., ha condannato parte opponente alla rifusione delle spese di lite, quantificandole in euro 72.000, per ciascuna delle due parti convenute.

Avverso la suddetta ordinanza, l’opponente ha, pertanto, proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., articolando due motivi di impugnazione: i) la violazione dell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c. per carenza di motivazione e ii) la violazione degli artt. 15, 17, 91 e 112 c.p.c. per aver applicato lo scaglione errato.

In ordine al primo motivo, i giudici di legittimità ritengono parzialmente fondata la doglianza.

Da un lato, il giudice di prime cure ha correttamente applicato il principio secondo cui “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l’attività svolta, prima della riunione, deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all’attività prestata in ciascuna di esse”, e ciò in ragione del consolidato principio per cui la trattazione congiunta di più cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni (cfr. Cass. n. 27295/2022, n. 15860/2014 e n. 15954/2006).

Dall’altro lato, la Corte di Cassazione concorda con il ricorrente nella parte in cui ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la statuizione sulle spese, privando le parti della possibilità di dedurre il percorso argomentativo che ha portato a tale quantificazione, non essendo consentito “lasciare all’interprete di integrare ex post la motivazione con ipotesi o congetture soggettive”.

L’obbligo di motivazione è un principio generale del nostro ordinamento e non può essere derogato nemmeno nel caso in cui la decisione abbia ad oggetto la sola quantificazione delle spese legali, ogniqualvolta il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi di cui al Decreto Ministeriale, come nel caso di specie.

Diversamente, nel caso in cui la liquidazione riguardi importi che comunque si mantengono al di sotto dei limiti massimi e al di sopra di quelli minimi, tale obbligo non sussiste.

In altre parole, la motivazione è necessaria per giustificare l’eventuale aumento o diminuzione degli importi e per verificare la sussistenza delle ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

La Corte, pertanto, ha cassato l’ordinanza impugnata, rinviando al giudice di merito e prescrivendogli di colmare tale lacuna motivazionale, indicando analiticamente le voci che lo stesso dovrà considerare e indicare nel provvedimento che verrà emesso.

Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto l’errata applicazione dello scaglione tariffario, i giudici di legittimità ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto applicare in combinato gli artt. 17 e 619 c.p.c. e “parametrare i compensi professionali dovuti alla parte virtualmente vittoriosa nell’opposizione di terzo in base allo scaglione tariffario pertinente al valore dell’immobile pignorato”.

Difatti, nelle opposizioni di terzo all’esecuzione, il valore della lite si determina in base al “valore dei beni controversi”, il quale secondo una giurisprudenza costante, va riferito non al credito per cui si procede in via esecutiva ma “all’equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva” (cfr. Cass. n. 3846/2023, che richiama Cass. n. 1340/2000, n. 68/1994, n. 5123/1979 e n. 715/1963).

E, nel caso in esame, l’equivalente monetario corrisponde al valore dell’immobile pignorato: trattasi di principio opposto rispetto alla quantificazione del valore della lite nel caso delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

La Corte conclude, pertanto, ribadendo i criteri da applicare ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, da determinarsi in relazione al “peso economico” delle controversie: “(a) per la fase antecedente all’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile” (cfr. Cass. n. 35878/2022).

Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7342 del 19/03/2025

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