Validità delle fideiussioni successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia

Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Torino si è pronunciata in merito alla validità delle fideiussioni omnibus, contenenti le clausole nn. 2, 6, 8 del modello ABI, stipulate fuori dal periodo di indagine condotta da Banca d’Italia. La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto nei confronti dei […] L'articolo Validità delle fideiussioni successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia proviene da Iusletter.

Apr 22, 2025 - 18:52
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Validità delle fideiussioni successive al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia

Con una recente sentenza, la Corte d’Appello di Torino si è pronunciata in merito alla validità delle fideiussioni omnibus, contenenti le clausole nn. 2, 6, 8 del modello ABI, stipulate fuori dal periodo di indagine condotta da Banca d’Italia.

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto nei confronti dei garanti, i quali sottoscrivevano nell’anno 2015 una fideiussione c.d. omnibus, riproduttiva del modello conforme ABI nell’ottobre 2002.

In seguito al rigetto dell’opposizione, i garanti proponevano appello denunciando l’errata interpretazione, svolta dal Giudice di primo grado, in ordine agli elementi di fatto e di diritto inerenti alla nullità della fideiussione, in quanto predisposta su moduli ABI uniformi.

In merito a tale motivo di impugnazione, la Corte d’Appello ha, innanzitutto, chiarito che: “Le tre clausole in questione (di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.) non sono infatti illegittime in quanto tali, non contravvenendo ad alcuna norma imperativa, bensì in quanto riproduttive di un’intesa vietata dalla normativa antitrust”.

Quindi, richiamando quanto già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30.383 del 25/11/2024, la Corte d’Appello di Torino ha circoscritto la portata di prova privilegiata dell’intesa illecita, accordata al provvedimento n. 55/2005 di Banca di Italia, alle sole ipotesi in cui la garanzia sia stata prestata nel periodo di indagine, ovverosia ottobre 2002 – maggio 2005.

Di contro, per le fideiussioni omnibus concluse in un arco temporale diverso rispetto a quello preso in esame dall’autorità di vigilanza, la Corte ha ribadito che è onere della parte, che invoca una nullità “a valle” di un contratto di fideiussione omnibus, fornire, attraverso altri mezzi, la prova del permanere nel tempo di quell’intesa limitativa della concorrenza di cui alla circolare ABI e dare dimostrazione della stipula di contratti di fideiussione omnibus conformi ai contenuti dell’accordo anticoncorrenziale e, dunque, attuativi dell’intesa.

La Corte adita ha così chiarito che “se taluno – come nella specie gli appellanti – invoca la nullità di un contratto di fideiussione contenente le tre clausole in parola e non ha la possibilità di fruire della prova privilegiata del cartello anticoncorrenziale costituita dalla decisione n. 55/2005 della Banca d’Italia perché il presunto cartello si riferisce ad un periodo diverso da quello preso in esame nella citata decisione, egli ha l’onere di allegare e di dimostrare l’esistenza di un’intesa illecita ed il diretto coinvolgimento del predisponente il testo contrattuale; ma nel caso di specie, lo […] e la […] si sono limitati a segnalare la presenza nei documenti contrattuali delle tre clausole contestate, senza né allegare né in alcun modo provare l’esistenza al tempo della sottoscrizione della fideiussione (novembre 2015; l’accertamento di BANKITALIA è del maggio 2005), di un accordo limitativo della concorrenza, a cui quella fideiussione desse attuazione.” (cfr. pag. 10 sentenza cit.).

Per l’effetto, l’eccezione di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. – 2 L. n. 289/1990 è stata, correttamente, respinta.

Corte d’Appello Torino, sentenza n. 287 del 27/03/2025

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