Garanzia MCC per PMI: la banca non è esonerata dalla verifica del merito creditizio.

Nota a Trib. Torino, Sez. I, 2 agosto 2024, n. 4416. Massima redazionale Il sistema, disegnato dalle disposizioni operative (D.M. 19.11.2015), è centrato su due punti: in fase di ammissione, l’istruttoria è affidata alla stessa banca richiedente, al fine di evitare una duplicazione di attività e di rallentare il processo di rilascio della garanzia da […]

Apr 19, 2025 - 15:22
 0
Garanzia MCC per PMI: la banca non è esonerata dalla verifica del merito creditizio.

Nota a Trib. Torino, Sez. I, 2 agosto 2024, n. 4416.

Massima redazionale

Il sistema, disegnato dalle disposizioni operative (D.M. 19.11.2015), è centrato su due punti:

  1. in fase di ammissione, l’istruttoria è affidata alla stessa banca richiedente, al fine di evitare una duplicazione di attività e di rallentare il processo di rilascio della garanzia da cui normalmente dipende la concessione di credito;
  2. il controllo successivo è riservato al Gestore, per la sola eventualità di escussione della garanzia, al fine di evitare dispersione di risorse.

Infatti, la banca è tenuta a istruire nell’ottica della sana e prudente gestione la pratica di finanziamento in corso e pertanto a raccogliere elementi (ad es. ai fini della verifica del merito creditizio) rilevanti anche per l’accesso alla garanzia pubblica. Inoltre, i parametri di valutazione, in particolare le qualificazioni soggettive dell’impresa come PMI che ha titolo ad accedere al Fondo, e gli elementi di conoscenza da acquisire per la validità/efficacia della garanzia sono oggetto di previsioni normative (cfr. artt. 2 e 3 D.M. 18.4.2005) e conoscibili ex ante.

Conferma tale impianto la previsione di inefficacia della garanzia diretta già rilasciata “qualora risulti che la [stessa] è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del Fondo, che il soggetto richiedente avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale” (par. G.1, punto 1, lett. m).

Pertanto, hanno correttamente osservato alcuni pronunciamenti precedenti[1] che “è chiaro che con un siffatto impianto normativo ricade sugli istituti bancari richiedenti l’ammissione alla garanzia l’onere di curare pratiche complete, incombendo su di essi il rischio di successiva declaratoria di inefficacia della garanzia”. Al contempo, non può presumersi che il sistema inclini verso la frustrazione di un affidamento correttamente riposto, perché il Gestore non si riserva una speciale discrezionalità nell’esame della pratica di accesso, ma richiede in linea di principio che l’intermediario bancario giustifichi la richiesta di accesso, trasmettendo il modulo Allegato 4 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, “la documentazione contabile sulla base della quale è stato valutato il merito creditizio del soggetto beneficiario finale” e la “documentazione relativa agli altri dati sulla base dei  quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia”.

 

 

 

__________________________________________________________________________________

[1] Cfr. Trib. Torino n. 3947/2022 e n. 3387/2023.

Seguici sui social: