Rottamazione quater in scadenza: decaduti 2025 senza riammissione
Inviando la domande di riammissione alla Rottamazione quater entro aprile si bloccano pagamenti e procedure esecutive e cautelari: chi può beneficiarne.

Il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità di rientrare nella Rottamazione quater per i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2024, ma solo alle persone fisiche e Partite IVA che avevano presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi pregressi al 30 giugno 2022 ma che sono poi fuoriusciti entro fine 2024 per mancato o ritardato pagamento.
Se i contribuenti sono incorsi nella decadenza della procedura nel 2025 non avendo pagato la rata di febbraio, non è possibile beneficiare della remissione in termini prevista dal Milleproroghe.
Riammissione alla Rottamazione per i soli decaduti nel 2024
L’invio delle domande di riammissione alla rottamazione quater scade il 30 aprile 2025 ma non potranno beneficiare del rientro, invece, coloro che non hanno versato (o hanno versato con un ritardo superiore a 5 giorni) la rata in scadenza il 5 marzo 2025, considerata la tolleranza di 5 giorni.
Per poter accedere alla riammissione della Rottamazione quater è necessario soddisfare due condizioni specifiche:
- aver presentato la domanda di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023, accolta dall’Agenzia delle Entrate-riscossione entro il 30 settembre 2023;
- non aver versato una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non aver effettuato alcun pagamento o aver pagato in ritardo almeno una rata tra quelle in scadenza il 31 dicembre 2024.
Benefici della remissione nei termini della Definizione Agevolata
La presentazione della domanda di riammissione alla Rottamazione quater comporta, tra gli effetti immediati:
- sospensione termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione pagamenti per dilazioni in corso con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- divieto nuova iscrizione di fermi amministrativi sui veicoli e ipoteche, salvo già iscritte;
- divieto di avvio di nuove procedure esecutive;
- divieto di prosecuzione procedure esecutive avviate, escluse quelle con primo incanto con esito positivo;
- conferma della regolarità fiscale e contributiva, con la possibilità di ottenere il DURC.