Reddito di libertà, ripartono le domande: a chi spetta il contributo per le vittime di violenza
Via alle nuove richieste per la misura di sostegno destinata alle donne seguite dai centri antiviolenza

Roma, 12 maggio 2025 – E’ di nuovo possibile fare richiesta per il Reddito di Libertà, il contributo economico destinato a sostenere l’autonomia abitativa delle donne vittime di violenza. Le domande dovranno essere inoltrate attraverso i Comuni - nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere dalla residenza o domicilio - utilizzando il modulo specifico disponibile nella sezione ‘Moduli’ del sito dell’Inps. L’accoglimento sarà determinato sulla base delle risorse regionali e dell’ordine cronologico di presentazione.
Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale.
Sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo ‘Domanda Reddito di Libertà’.
Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico stabilito misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi, erogati in unica soluzione.
Le domande presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il termine del 18 aprile e che avranno priorità rispetto alle nuove istanze, resteranno valide fino al 31 dicembre 2025 e saranno accolte nei limiti delle risorse trasferite all’Inps entro tale data. In caso di mancata accettazione, si potrà presentare una nuova richiesta a partire dal 1° gennaio 2026. I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno in corso accedendo alla sezione ‘Reddito di Libertà’ del servizio ‘Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali’.
Va sottolineato che le domande presentate all’Inps e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto (4 marzo 2025) potevano essere ripresentate dalle donne interessate entro il 18 aprile 2025, previa verifica da parte del Comune della permanenza dei requisiti per accedere al contributo.