Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda di pagamento proposta dalla banca si contrapponga la domanda del correntista di ripetizione indebito, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive pretese, senza che l’una o l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte; conseguentemente in ipotesi di carenza degli estratti conto iniziali le contrapposte domande dovranno essere valutate e definite in modo progressivo e autonomo, muovendo dal “saldo zero” per la domanda della banca e dal primo saldo a debito per la domanda del correntista, pervenendo comunque alla determinazione univoca del saldo finale.