Quali sanzioni sono previste nel caso in cui non si emetta fattura
Non emettere fattura nei tempi e nei modi previsti dalla legge può avere delle pesanti conseguenze: vediamo quali sono tutte le sanzioni previste dal Fisco italiano

Le fatture devono essere sempre emesse nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Dimenticarsi di farlo può avere delle gravi conseguenze sotto il profilo delle sanzioni. L’articolo 6 del Dlgs n. 471/97 prevede che, per le operazioni rilevanti ai fini Iva, venga irrogata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta non correttamente documentata. Nel caso in cui, invece, la mancata emissione della fattura non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, la sanzione può oscillare da 250 a 2.000 euro.
In cosa consiste l’omessa fatturazione
Quando viene emessa una fattura in un formato diverso da quello elettronico, viene considerata inesistente e come tale assume la natura di non emessa. In altre parole tutte le fatture che non transitano attraverso il Sistema di Interscambio non esistono: operativamente parlando non è stata emessa.
Siamo davanti ad una premessa molto importante, perché una fattura non emessa crea non pochi problemi per il cedente ma anche per il cessionario dell’operazione. Il prestatore e il committente, nel momento in cui si dovessero venire a trovare in questa situazione, possono incorrere nelle sanzioni che sono indicate all’interno dell’articolo 6 del Dlgs n. 471/97.
Le sanzioni previste per chi non ha emesso la fattura
Il cedente o prestatore – ossia il soggetto che dovrebbe emettere la fattura – si vede applicare una sanzione amministrativa pecuniaria che è pari al 70% dell’imposta sul valore aggiunto che non è stata opportunamente documentata. Se invece l’omessa fatturazione non dovesse incidere sulla liquidazione dell’Iva, la sanzione varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello n. 528/E/19 ha sottolineato come a fronte della tardiva trasmissione della fattura elettronica, la sanzione da applicare oscilla tra 250 e 2.000 euro, nel caso in cui l’emissione venga effettuata entro i termini per liquidare periodicamente l’Iva. E, soprattutto, non abbia inciso sulla stessa. Quanto che abbiamo visto è quello che si può definire come una violazione formale, un inadempimento che potrebbe essere catalogato come una inosservanza delle formalità e degli adempimenti che potrebbero ostacolare le attività di controllo, anche solo a livello formale.
Nel caso in cui il contribuente stia effettuando delle operazioni con Iva non esposta – tipo le operazioni esenti Iva o reverse charge – la sanzione è pari al 5% dei corrispettivi. Se, invece, dovessero essere effettuate più violazioni di obblighi legati alla fatturazione elettronica, le sanzioni devono essere applicate una alla volta, applicando il principio di cumulo giuridico.
Quali sanzioni sono previste per il committente
Anche il committente o il cessionario che, nel corso dell’anno abbia acquistato dei servizi per i quali non sia stata emessa una fattura nei termini previsti dalla legge (o sia stata emessa in maniera irregolare), viene sanzionato a sua volta.
La responsabilità della mancata operazione è sempre a carico del cedente, ma al committente viene inflitta una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Sempre che non si faccia parte attiva a comunicare l’irregolarità riscontrata direttamente all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti che la stessa ha messo a disposizione.
Come può sanare la situazione il cedente
Il committente o cessionario, entro 90 giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa, deve comunicare la mancata ricezione all’Agenzia delle Entrate. L’operazione deve essere effettuata attraverso un’autofattura elettronica, utilizzando il codice TD29: cedente e prestatore non devono coincidere pena lo scarto della fattura elettronica per errore 471.
La procedura per regolarizzare la fattura può avvenire come segue:
- si presenta e si trasmette un’autofattura al Sistema di Interscambio, che deve essere contraddistinta dal Tipo Documento TD29;
- versare entro i termini previsti dalla legge l’imposta nel caso in cui sia dovuta. È necessario utilizzare il Modello F24 con il codice tributo 9399;
- l’autofattura deve essere annotata nel registro degli acquisti e deve essere riportato il riferimento al Modello F24 attraverso il quale è stata versata la maggiore imposta, laddove sia necessario effettuare il versamento.
Attraverso l’autofattura elettronica viene sostituito il visto che in precedenza all’applicazione della fatturazione elettronica doveva essere apposto sul documento direttamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Come effettuare il ravvedimento operoso per omessa fatturazione
Grazie al ravvedimento operoso le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione possono essere ridotte. Nello specifico è possibile arrivare a versare:
- entro 90 giorni dall’effettuazione dell’errore o dell’omissione: 1/9;
- entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva per l’anno nel quale si è commessa la violazione: 1/8;
- superato il termine della presentazione della dichiarazione Iva per l’anno nel quale si è commessa la violazione: 1/7.
Fatturazione elettronica, le sanzioni previste
Le sanzioni che vengono applicate devono essere valutate nel momento in cui l’emissione della fattura diventa obbligatoria:
- l’invio della fattura elettronica al sistema di Interscambio deve essere effettuata entro 12 giorni dal momento in cui l’operazione è effettuata, ossia dalla data del documento;
- la fattura elettronica differita deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al quale è stata effettuata realmente l’operazione.
Nel caso in cui ci siano state delle omissioni, dei ritardi o degli errori nella fatturazione elettronica, è necessario ravvedersi attraverso il pagamento di alcune sanzioni. Questa operazione deve essere effettuata utilizzando il Modello F24, nel quale deve essere compilata la sezione erario e deve essere utilizzato il codice tributo 8911.
Imposta di bollo sulla fattura elettronica
Una delle situazioni che è necessario analizzare è legata al versamento dell’imposta di bollo. Ricordiamo, infatti, che per le fatture elettroniche per operazioni esenti, escluse o fuori campo Iva per un importo superiore a 77,47 euro è previsto il versamento di questo particolare obolo.
Il bollo deve essere versato dal soggetto cedente/prestatore (il valore è pari a 2 euro), obolo che deve essere versato seguendo questa procedura:
- indicare all’interno della fattura elettronica l’imposta di bollo;
- l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo deve essere versato entro 120 giorni dalla conclusione del periodo d’imposta;
- il versamento deve essere effettuato utilizzando un Modello F24 con il codice tributo 2501.
Nel caso in cui la marca da bollo venga addebitata al cliente è necessario inserire l’apposita voce all’interno della fattura.