Piano di ammortamento alla francese. Il Tribunale di Viterbo si allinea alla decisione delle Sezioni Unite
Con un interessante sentenza pubblicata in data 24.02.2025, il Tribunale di Viterbo ha affrontato nuovamente la questione della legittimità dell’ammortamento alla francese, sospettato di determinare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, ex articolo 1346 e 1418 comma 2 c.c., e per difetto di trasparenza ex articolo 117 T.U.B. Il giudice, in via preliminare, […] L'articolo Piano di ammortamento alla francese. Il Tribunale di Viterbo si allinea alla decisione delle Sezioni Unite proviene da Iusletter.

Con un interessante sentenza pubblicata in data 24.02.2025, il Tribunale di Viterbo ha affrontato nuovamente la questione della legittimità dell’ammortamento alla francese, sospettato di determinare la nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, ex articolo 1346 e 1418 comma 2 c.c., e per difetto di trasparenza ex articolo 117 T.U.B.
Il giudice, in via preliminare, ha ribadito che la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il regime di ammortamento alla francese, con capitalizzazione composta degli interessi, non produce alcun anatocismo. Il suddetto piano finanziario, infatti, è strutturato in modo tale che le rate di rimborso siano costanti nel tempo; in particolare “il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull’intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l’importo concordato della rata costante e l’ammontare della quota interessi.” Ciò comporta che la quota di interessi viene calcolata da subito sull’intero capitale, analogamente a quanto avviene nel piano di ammortamento cosiddetto all’italiana, mentre il maggior carico di interessi “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi…. Ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”
Nel caso di specie, in cui l’opponente rivestiva la qualifica di consumatore, il giudice di Viterbo ha poi sostenuto che, sebbene la questione trattata e risolta dalle Sezioni Unite riguardasse un contratto di mutuo fondiario, l’identità delle questioni giuridiche relative alla validità del piano di ammortamento consente di estendere i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione anche ai contratti di credito al consumo.
Pertanto, deve escludersi che il piano di ammortamento alla francese concordato con un consumatore possa incorrere nel divieto di anatocismo; la rata costante, infatti, (calmierata nei primi anni) e il meccanismo di applicazione degli interessi consente di mantenere il contratto in equilibrio finanziario, “il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto”.
Tribunale di Viterbo sent. n. 128 del 24.02.2025
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