Non sempre l’anticipazione del TFR è esente da contributi
![CDATA[L’INL, con la Nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha precisato che il contratto collettivo o individuale possono prevedere le condizioni, anche diverse da quelle individuate dall’art. 2120 c.c., in presenza delle quali è consentita l’anticipazione delle quote accantonate di TFR maturato al momento della pattuizione, con esenzione contributiva, ma non può stabilire il mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. In quest’ultimo caso, l’operazione costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguente obbligo contributivo, come anche sancito dalla Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 4670/2021. L’INL ricorda che il versamento del TFR alla previdenza complementare (o al Fondo Tesoreria) assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo a una gestione previdenziale obbligatoria, con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo stesso, rispondono del regime di indisponibilità propria della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato. Nel caso in cui il personale ispettivo dovesse accertare irregolarità rispetto alle indicazioni fornite dall’INL con la nota sopra citata, verrà intimato al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso il provvedimento di disposizione (art. 14 Dlgs n.124/2004).]]

L’INL, con la Nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha precisato che il contratto collettivo o individuale possono prevedere le condizioni, anche diverse da quelle individuate dall’art. 2120 c.c., in presenza delle quali è consentita l’anticipazione delle quote accantonate di TFR maturato al momento della pattuizione, con esenzione contributiva, ma non può stabilire il mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile.
In quest’ultimo caso, l’operazione costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguente obbligo contributivo, come anche sancito dalla Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 4670/2021.
L’INL ricorda che il versamento del TFR alla previdenza complementare (o al Fondo Tesoreria) assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo a una gestione previdenziale obbligatoria, con la conseguenza che le quote di TFR versate al Fondo stesso, rispondono del regime di indisponibilità propria della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato.
Nel caso in cui il personale ispettivo dovesse accertare irregolarità rispetto alle indicazioni fornite dall’INL con la nota sopra citata, verrà intimato al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso il provvedimento di disposizione (art. 14 Dlgs n.124/2004).]]