La Corte di Cassazione sui piani “alla francese” con tasso variabile: più dubbi che certezze.

di Valentino Vecchi Valentino Vecchi & Partners Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con una pronuncia che si sapeva sarebbe prima o poi arrivata, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono […]

Mar 28, 2025 - 11:43
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La Corte di Cassazione sui piani “alla francese” con tasso variabile: più dubbi che certezze.

di Valentino Vecchi

Valentino Vecchi & Partners

Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con una pronuncia che si sapeva sarebbe prima o poi arrivata, ha chiarito che “i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite (sentenza n.15130 del 29.05.2024, n.d.r.) a proposito a tasso fisso valgono senz’altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile”.

La questione concerne, come noto agli addetti ai lavori, a presunti profili di illegittimità dei contratti di mutuo con rimborso “alla francese” in cui non risulti specificato – come sempre accade – il regime finanziario impiegato dall’istituto di credito per determinare la rata dovuta dal mutuatario.

Le Sezioni Unite, con la oramai famosa sentenza n.15130/2024, approfondirono tale questione con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso con allegato il piano di ammortamento recante chiara indicazione degli importi dovuti dal mutuatario in occasione del pagamento di ciascuna rata di rimborso del prestito, sia per interessi sia per capitale.

In quella occasione gli ermellini, con pronuncia comunque non priva di “passaggi” scorretti quantomeno dal punto di vista tecnico, in buona sostanza chiarirono da un lato che i piani di ammortamento “alla francese” non generano illegittimi effetti anatocistici in spregio alla normativa codicistica e di settore, dall’altro lato che nessun vizio di trasparenza può ravvisarsi in siffatti contratti, giacché il piano di ammortamento reca precisa indicazione di tutti gli importi dovuti dal mutuatario alla banca.

In quella sede, tuttavia, i giudici di legittimità ebbero a chiarire che avrebbero espresso i principi di diritto che erano chiamati a pronunciare riferendosi espressamente e unicamente ai mutui a tasso fisso con piano di ammortamento allegato. Le Sezioni Unite, dunque, volutamente ed espressamente limitarono la propria analisi ai contratti di mutuo a tasso fisso, chiarendo che non si sarebbero espressi sui mutui a tasso variabile, evidentemente differenti da quelli a saggio fisso.

All’indomani della pronuncia delle SS.UU. si era riacceso il dibattito ipotizzando che la pronuncia n.15130/2024 lasciasse spazio per possibili contestazioni, da parte dei mutuatari, laddove il contratto sottoscritto fosse regolato a tasso variabile e non fisso.

La giurisprudenza di merito, certamente disorientata, aveva quindi cominciato a pronunciarsi, sui mutui variabili, in modo eterogeneo, talvolta sancendo la legittimità anche di tali contratti, talaltra volta rinvenendone profili di invalidità soprattutto con riguardo alla normativa in tema di trasparenza.

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, come detto, ha esteso ai mutui regolati a tasso variabile i principi espressi a maggio 2024 dalle SS.UU. per i mutui a tasso fisso.

La Corte ha in particolare chiarito che:

  1. “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
  2. se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>>, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.

La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, intro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell’unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l’unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.

In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza laddove il contratto di mutuo sia corredato dal piano di ammortamento recante tutte le condizioni economiche del rapporto, inclusa la ripartizione, per ciascuna rata, del versamento da operarsi in conto interessi dalla quota da versare a titolo di rimborso del capitale.

Ebbene, tenuto conto che, molto spesso, ai contratti di mutuo a tasso variabile non risulta allegato il piano di ammortamento ovvero che lo stesso, pur presente, reca indicazione delle sole quote capitali da rimborsare di rata in rata (talvolta espresse in percentuale sulla base dell’importo finanziato), la pronuncia in commento sarà certamente spunto per nuovo dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

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