INPS e INAIL: ferme le domande di rateazione debiti a 60 mesi
Estensione dei piani di rateazione per debiti INPS e INAIL fino a 60 mesi ancora in attesa dei decreti attuativi, ammesse solo le domande da 24 rate.

I contribuenti con debiti contributivi non ancora affidati all’agente della riscossione che intendono chiedere la nuova dilazione in 60 rate prevista dal Collegato Lavoro devono aspettare, almeno fino a metà marzo. L’INPS ha infatti spiegato che, per far partire concretamente questa nuova disposizione, bisogna che siano prima emanati i decreti attuativi, non ancora approvati.
Nell’attesa, resta possibile concedere al massimo 24 rate, come prevista dalla vecchia normativa.
Rateazione debiti INPS e INAIL: le nuove regole
L’allungamento della rateazione per pagare contributi INPS e premi INAIL è contenuto nell‘articolo 23 della Legge 203/2024 di conversione del decreto Lavoro collegato alla Manovra 2025. Prevede, a decorrere dal primo gennaio 2025, la possibilità di scegliere un pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili.
E’ però necessario attendere un decreto attuativo del ministro del Lavoro, di concerto con l’Economia, per definire in quali casi si può applicare questa nuova ipotesi di rateazione.
I consigli di amministrazione due enti (INPS e INAIL) dovranno poi definire requisiti, criteri e modalità attuative, con l’obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi.
Domande ammissibili
L’INPS, con Messaggio n. 471 del 6 febbraio 2025, ha reso noto che la nuova disciplina, seppur in vigore, non può essere resa operativa perché non sono ancora stati approvati né i decreti attuativi né gli atti del CdA dell’Istituto di Previdenza e dell’INAIL. Il Collegato Lavoro prevede 60 giorni di tempo per questi provvedimenti, che di conseguenza sono attesi entro metà marzo, visto che la legge istitutiva della dilazione in 60 mesi è in vigore dal 12 gennaio 2025.
Nel frattempo, si potranno accogliere solo domande per piani di rateazione fino a 24 mesi. La normativa di riferimento è in questo caso il decreto legge 388/1989, che al comma 11 dell’articolo 2 prevede – per ciascun debito – che si possano consentire rateazioni fino a 24 mesi oppure fino a 36 mesi in casi eccezionali, previa autorizzazione del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Il Collegato Lavoro ha infine aggiunto il comma 11 bis, che introduce la possibile rateazione fino a 60 mesi, in casi che come detto sono da definire con l’atteso decreto interministeriale.