Auto aziendale elettrica in uso promiscuo: il rimborso spese di ricarica va tassato

Auto elettriche aziendali in uso promiscuo: ok al fringe benefit più vantaggioso ma il rimborso sulla ricarica è reddito imponibile e quindi va tassato.

Feb 11, 2025 - 15:22
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Auto aziendale elettrica in uso promiscuo: il rimborso spese di ricarica va tassato

L’eventuale rimborso delle spese per la ricarica delle auto aziendali elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti va ad aumentare l’imponibile del reddito da lavoro dipendente: tale somma non rientra infatti nel fringe benefit sulle auto aziendali, appena modificato dalla Legge di Bilancio.

La precisazione è stata fornita nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, l’evento organizzato ogni anni con la stampa specializzata.

Il fringe benefit 2025 sulle auto aziendali

Le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti sono un fringe benefit, al quale si applica una specifica tassazione. In base alle novità introdotte dalla Manovra 2025, questi beni contribuiscono all’imponibile per un cifra pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila km, in base alle Tabelle ACI. La percentuale scende a 20% per le auto ibride e al 10% per le elettriche. Diverso, tuttavia, è il caso del costo di ricarica, il cui eventuale rimborso segue differenti regole fiscali.

Rimborso ricarica auto elettrica aziendale

La regola che si applica ai costi di ricarica delle auto aziendali elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti, secondo il Fisco,  è quella di onnicomprensività del reddito, per cui tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro, anche sotto forma di beni, contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il costo sostenuto per ricaricare questi veicoli non può far parte dei fringe benefit esentasse. Fanno eccezione solo gli agenti di commercio, che possono invece dedurre il costo della ricarica elettrica.

In tutti gli altri casi, queste spese, se rimborsate dal datore di lavoro, contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione.

Il fringe benefit sulle auto aziendali prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.

Lo stesso principio si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro sostenga altri costi legati alla vettura concessa a uso promiscuo, ad esempio il box in cui tenere la macchina o le colonnine di ricarica. Questi cosi si valutano separatamente e rientrano nel reddito dipendente.

La tassazione sul reddito da lavoro dipendente

Il principio è quello sancito dall’articolo 51, del Testo unico imposte sui redditi, in base al quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In materia di rimborsi del datore di lavoro, la regola è che non costituiscono reddito del dipendente solo quelli effettuati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa.

Ci sono poi regole specifiche sulle spese di trasferta, indicate nel comma 5 dello stesso articolo 51 del TUIR.