Incentivi Rinnovabili: correttivi ARERA allo schema di Decreto Certificati Bianchi 2025

Parere ARERA sul decreto MASE che aggiorna al 2025 la disciplina dei Certificati Bianchi: focus su adempimenti per il risparmio energetico e sistema aste.

Apr 24, 2025 - 10:21
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Incentivi Rinnovabili: correttivi ARERA allo schema di Decreto Certificati Bianchi 2025

Correttivi in vista allo schema di decreto MASE che aggiorna la disciplina dei Certificati Bianchi 2025: sul testo composto da 21 articoli (che modificano alcuni aspetti relativi agli incentivi per le rinnovabili recependo molte delle considerazioni emerse durante la consultazione pubblica) arriva il parere dell’ARERA.

Il provvedimento aggiorna il meccanismo delle aste intervenendo sull’attuale disciplina dei Titoli di efficienza energetica (TEE) e definisce i target di risparmio energetico per il periodo 2025-2030.

Schema di Decreto Certificati Bianchi 2025

Il Decreto Certificati Bianchi 2025 stabilisce gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il periodo 2025-2030, allineandoli al PNIEC 2024 (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima). La bozza del provvedimento stabilisce gli specifici obiettivi annuali di Certificati Bianchi (TEE) che devono essere raggiunti nei settori elettrico e gas naturale, con un incremento progressivo degli obiettivi di anno in anno.

Obiettivi di risparmio energetico 2025-2030

Per l’energia elettrica, gli obiettivi annuali di Certificati Bianchi sono:

  • 2025: 0,8556 milioni di Certificati Bianchi
  • 2026: 1,0416 milioni di Certificati Bianchi
  • 2027: 1,2276 milioni di Certificati Bianchi
  • 2028: 1,4136 milioni di Certificati Bianchi
  • 2029: 1,5996 milioni di Certificati Bianchi
  • 2030: 1,7918 milioni di Certificati Bianchi

Per il gas naturale, gli obiettivi sono i seguenti:

  • 2025: 0,5244 milioni di Certificati Bianchi
  • 2026: 0,6384 milioni di Certificati Bianchi
  • 2027: 0,7524 milioni di Certificati Bianchi
  • 2028: 0,8664 milioni di Certificati Bianchi
  • 2029: 0,9804 milioni di Certificati Bianchi
  • 2030: 1,0982 milioni di Certificati Bianchi

Le novità sui Certificati Bianchi

Tra le principali novità introdotte dal Decreto Certificati Bianchi 2025 vi è la possibilità di presentare progetti aggregati, costituiti da più interventi con soggetti titolari diversi. In particolare, gli interventi possono essere aggregati in un unico progetto, a condizione che siano riconducibili alla medesima tipologia e che il risparmio energetico addizionale annuo complessivo non superi i 50 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). Il contratto sottoscritto tra i soggetti titolari prevede il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente in favore del soggetto proponente, con la responsabilità in solido per l’adempimento degli obblighi derivanti dal decreto.

Una modalità semplificata è stata introdotta per il riconoscimento dei risparmi, applicabile ai progetti costituiti da un solo intervento, per i quali non si è verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica. In questi casi, il risparmio addizionale annuo verrà riconosciuto sulla base del risparmio medio ottenuto nelle prime tre richieste.

Nuovi interventi ammissibili

Il Decreto 2025 aggiorna anche la tabella degli interventi ammissibili con l’obiettivo di incentivare una maggiore varietà di progetti. Tra le principali novità, si segnala l’inclusione degli impianti solari termici, dei sistemi di free-cooling, dei motori elettrici e degli interventi per efficientare le reti idriche. Inoltre, sono stati aggiunti gli interventi relativi alla realizzazione e riqualificazione delle serre, e le misure comportamentali come l’elettrificazione dei consumi attraverso l’impiego di energie rinnovabili.

Revisione dei TEE virtuali

Un altro aspetto importante del decreto riguarda la revisione dei TEE virtuali. Il valore unitario dei TEE virtuali è stato fissato a 10 euro/TEE, in luogo del precedente intervallo che variava tra 10 e 15 euro, in base alla differenza tra il contributo tariffario e il valore di riferimento di 260 euro/TEE. Inoltre, la percentuale di TEE che ciascun distributore deve detenere rispetto al proprio obbligo annuale aumenterà progressivamente dal 20% nel 2025 fino al 80% nel 2029.

I correttivi proposti dall’ARERA

Secondo il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è però necessario apportare alcune modifiche al nuovo Decreto Certificati Bianchi 2025, in particolare focalizzano l’attenzione su due aspetti specifici:

  • posticipo dei termini per la comunicazione annuale in capo all’ARERA sulla ripartizione degli obblighi di risparmio energetico in capo ai diversi distributori.
  • revisione del sistema di aste, eliminando la nuova previsione contenuta nella bozza di decreto secondo cui il valore economico a base d’asta debba tenere conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall’andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato e della tecnologia o tipologia progettuale, nonché delle esternalità ambientali generate.

Secondo l’ARERA, il termine per la comunicazione fissato dal MASE al 31 gennaio di ogni anno dovrebbe essere posticipato al 31 ottobre perché i dati necessari per effettuare la ripartizione vengono accertati nel corso del secondo anno successivo all’anno di riferimento.

Per quanto riguarda il sistema di assegnazione, invece, l’ARERA ritiene che i criteri per la definizione del valore a base d’asta debbano prendere in considerazione solo le specificità della tecnologia o tipologia progettuale e delle esternalità ambientali positive generate, evitando il riferimento ai costi degli interventi.