Imposta di successione e donazione, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Imposta di successione all'insegna dell'autoliquidazione: questa è la novità più importante introdotta dal 1° gennaio. Tutte le indicazioni dell'AdE.

Attraverso una circolare l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione sull’imposta di successione e donazione. Entrando un po’ più nel dettaglio gli uffici tributari hanno fatto il punto della situazione sulle modifiche che il legislatore ha apportato al Tus, ossia il Testo Unico Successioni e Donazioni, che sono state introdotte con l’obiettivo di razionalizzare le imposte che gli eredi devono versare e, soprattutto, procedere con la loro semplificazione.
Ricordiamo che le nuove regole hanno effetto dallo scorso 1° gennaio 2025.
Imposta di successione, le novità sull’autoliquidazione
Le novità sull’imposta di successione sono state analizzate dall’Agenzia delle Entrate all’interno della circolare n. 3 del 16 aprile 2025. L’obiettivo principale delle novità introdotte è quello di razionalizzare e rendere più semplice la gestione delle imposte.
A partire dallo scorso 1° gennaio 2025 non saranno più gli uffici tributari a calcolare l’imposta e a chiederne il pagamento inviando un avviso di liquidazione ai soggetti coinvolti. Sono, invece, proprio questi ultimi, sulla base della dichiarazione di successione che hanno presentato, a provvedere in maniera autonoma al suo calcolo e al suo versamento.
L’operazione, ad ogni modo, deve essere effettuata entro e non oltre 90 giorni dal termine ultimo per presentare la dichiarazione di successione. Questo significa che i soggetti coinvolti hanno una deadline massima di 12 mesi dalla data di apertura della successione, a cui si aggiungono gli ulteriori 90 giorni.
Per quanto riguarda la dichiarazione di successione, la sua presentazione può essere effettuata al massimo entro dodici mesi dall’apertura della successione e dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica.
Come si muoverà l’Agenzia delle Entrate
Una volta che sia pervenuto il pagamento, l’Agenzia delle Entrate provvederà a controllare la regolarità dell’autoliquidazione dell’imposta di successione. Ma non solo: provvederà a verificare che i versamenti corrispondano ai dati che sono contenuti all’interno della dichiarazione. Nel caso in cui dovesse rilevare che il contribuente ha versato meno del dovuto, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di successione. A quanto dovuto si aggiungono anche le sanzioni e gli interessi, così come previsto dalla legge.
Le novità previste per gli under 26
Una delle novità più rilevanti coinvolge gli eredi con meno di 26 anni, che hanno la possibilità di entrare in possesso delle somme che costituiscono l’attivo ereditario in modo da pagare le imposte di bollo, catastali ed ipotecarie.
Spetterà direttamente alla banche rendere immediatamente disponibili le cifre, in modo che i più giovani possano saldare agevolmente le suddette imposte. Attraverso la circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questo requisito deve essere considerato soddisfatto anche nel momento in cui siano presenti degli altri chiamati all’eredità che, nel momento in cui viene presentata questa richiesta, si siano già mossi per rinunciare alla stessa eredità. Per quanto riguarda il requisito anagrafico, lo stesso deve sussistere nel momento in cui viene presentata l’istanza direttamente alla banca: l’erede non deve aver compiuto 26 anni. Sono ammessi quanti li abbiano compiuti lo stesso giorno in cui avviano la pratica.
Le aliquote su cui calcolare l’imposta di successione
Importanti chiarimenti sono arrivati anche sulle regole per calcolare l’imposta di successione. L’Agenzia delle Entrate ha indicato quali debbano essere le aliquote da applicare sul valore complessivo al netto dei beni e dei diritti devoluti:
- se il beneficiario è il coniuge o i parenti in linea retta, l’aliquota prevista è al 4%, con una franchigia di 1.000.000 ciascuno;
- se il beneficiario sono un fratello o una sorella, l’aliquota è al 6%, mentre la franchigia è di 100.000 euro ciascuno;
- per gli altri parenti fino al quarto grado, affine in linea retta, o di terzo grado affine in linea collaterale, l’aliquota è al 6%, senza alcune franchigia;
- per i portatori di handicap (Legge 104/92) è prevista un’aliquota del 4%, 6% e 8% a seconda del grado di parentela, con una franchigia da 15.000 euro ciascuno;
- per gli altri soggetti l’aliquota è all’8%. Non sono previste delle franchigie.
Nel caso in cui l’imposta da versare dovesse essere superiore a 1.000 euro, è possibile effettuare il pagamento rateizzato. Il primo versamento, ad ogni modo deve essere pari ad almeno il 20% della somma complessiva dovuta. Successivamente è possibile dilazionare gli altri importi in otto rate trimestrali, che possono salire a 12 nel caso in cui gli importi dovessero essere superiori a 20.000 euro.
Quali sono gli uffici che si occupano della pratica
Attraverso il Dlgs n. 139/2024 è stato individuato l’ufficio competente per la gestione e la relativa applicazione dell’imposta di successione. Si tratta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate nel quale ricade l’ultima residenza del de cuius. Nel caso in cui il soggetto fosse residente all’estero, l’ufficio di riferimento diventa quello nella cui circoscrizione è fissata l’ultima residenza in Italia. Nel caso in cui la residenza non fosse nota si farà riferimento alla sede di Roma.
A quanto ammontano le sanzioni
All’interno della circolare l’Agenzia delle Entrate presta particolare attenzione alle sanzioni relative alle violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, che sono state commesse dopo il 1° settembre 2024.
Nel caso in cui la dichiarazione di successione non dovesse essere presentata, è prevista una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta: in precedenza l’aliquota prevista era compresa tra il 120% ed il 240%. Se, invece, la dichiarazione viene presentata con un massimo di 30 giorni di ritardo, la sanzione è al 45%, mentre in precedenza era compresa tra il 60% ed il 120%.
Se, invece, la dichiarazione dovesse essere infedele o l’irregolarità dovesse consistere nell’omissione o nell’indicazione errata di dati rilevanti per determinare l’imposta, la sanzione risulta essere pari all’80% della differenza tra l’imposta dovuta e quella che è stata dichiarata. Nel caso in cui l’errore o l’omissione non dovesse riguardare dei dati che influenzano il calcolo dell’imposta, la sanzione risulta essere compresa tra 250 e 1.000 euro.