L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, le scadenze e le regole da seguire
Per il versamento dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche è necessario seguire un calendario molto preciso. Vediamo tutte le scadenze.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere versata utilizzando un Modello F24. Il pagamento di questo obolo deve essere effettuato anche se il documento è stato inviato telematicamente. Le scadenze per effettuare il pagamento sono:
- 31 maggio;
- 30 settembre;
- 30 novembre;
- 28 febbraio dell’anno successivo.
Come funziona l’imposta di bollo sulla fattura elettronica
In alcuni casi sulla fattura elettronica deve essere applicata l’imposta di bollo. Deve essere appositamente annotata e devono essere rispettate le regole per effettuare il suo versamento.
Molto pragmaticamente l’applicazione del bollo si effettua flaggando sulla voce bollo virtuale nel momento in cui si emette il nuovo documento. In un secondo momento l’Agenzia delle Entrate – all’interno del portale Fatture e corrispettivi – mette a disposizione i dati relativi alle imposte di bollo. Per questo motivo vengono creati due differenti elenchi:
- elenco A, nel quale vengono elencate le fatture elettroniche nelle quali è dovuta l’imposta di bollo;
- elenco B, che riporta l’elenco di quelle che non recano alcuna indicazione, ma che per la loro qualità, almeno in linea teorica, l’imposta di bollo sarebbe dovuta.
Accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti hanno la possibilità di analizzare la propria situazione e, nel caso in cui si fossero dimenticati di flaggare qualche documento, possono confermare l’integrazione che il sistema informatico ha effettuato.
Quando deve essere applicata l’imposta di bollo?
L’imposta di bollo – che ha un valore pari a 2 euro – deve essere applicata alle fatture elettroniche emesse senza addebito di Iva. L’obbligo scatta nel momento in cui l’importo risulti essere superiore a 77,47 euro: nel caso in cui l’importo sia inferiore non è necessario versare questo obolo.
Quanto abbiamo visto fino a questo momento vale come principio generale. C’è da segnalare, ad ogni modo, che per alcune tipologie di documenti – le stesse fatture, ma anche alcuni tipi di ricevute – potrebbero richiedere l’imposta di bollo.
Generalmente l’Iva e l’imposta di bollo sono due tributi alternativi. L’articolo 6 della tabella allegata al Dpr n. 642/72 ha previsto, infatti, che le fatture nelle quali siano riportati degli importi soggetti ad Iva risultano essere esenti da questo obolo. Nel caso in cui si debbano emettere delle fatture miste – che contengono sia importi soggetti ad Iva che esenti – l’imposta di bollo è dovuta unicamente se la base imponibile esente è superiore a 77,47 euro.
Ecco le operazioni per le quali è necessario versare l’imposta di bollo:
- Operazioni esenti ex articolo 10 Dpr n 633/72;
- Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni;
- Operazioni escluse ex articolo 15;
- Articolo 2, 3, 4, 5, 7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc);
- Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da Iva (regime forfettario);
- Articolo 27 commi 1 e 2 Dl. 98/2011: operazioni non soggette ad Iva.
Come funziona l’esenzione quando c’è l’Iva
Non è necessario applicare l’imposta di bollo sulle fatture dove ci sono dei corrispettivi che riguardano delle operazioni assoggettate ad Iva. I documenti nei quali non viene messa in evidenza l’Iva, deve essere indicato che sono sei documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva. L’alternatività tra imposta di bollo ed Iva – ai fini pratici – si applica in modo assoluto quando si vengono a verificare con i seguenti fatture:
- che si riferiscono a delle operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie di beni;
- note, note di credito e debito nei quali vengono riportati degli addebitamenti o degli accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva.
Le scadenze di pagamento dell’imposta di bollo
L’imposta di bollo deve essere versata utilizzando un Modello F24. Nel dettaglio devono essere rispettati i seguenti termini:
- primo trimestre: 31 maggio. Deve essere utilizzato il codice tributo: 2521;
- secondo trimestre: 30 settembre. Codice tributo: 2522;
- terzo trimestre: 30 novembre. Codice tributo: 2523;
- quarto trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo. Codice tributo: 2524.
Come calcolare l’importo da versare
Il calcolo dell’importo da versare viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che si basa sui dati che il contribuente ha comunicato attraverso l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. L’AdE, tra l’altro, permette di modificare l’importo che viene proposto: è possibile rettificare il numero delle fatture elettroniche sulle quali si deve calcolare l’importo.
L’addebito può avvenire direttamente sul conto corrente o utilizzando un Modello F24 che predispone direttamente l’Agenzia delle Entrate. Come abbiamo visto in precedenza per ogni trimestre è necessario utilizzare un codice tributo diverso.
I versamenti semplificati
È prevista una procedura semplificata per effettuare i versamenti relativi all’imposta di bollo, senza che vengano applicati degli interessi o delle sanzioni. Entrano nel dettaglio, è previsto che:
- nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre non dovesse superare i 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre;
- nel caso in cui l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non dovesse superare i 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
Come fare in caso di mancato versamento
Nel caso in cui il contribuente dovesse versare in ritardo l’imposta di bollo o la versi in misura insufficiente, l’amministrazione fiscale invia una comunicazione al diretto interessato, indicandola telematicamente:
- l’importo dell’imposta di bollo dovuta e non versata;
- le sanzioni amministrative dovute ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Dlgs n. 471/97, che sono ridotte ad un terzo in caso di ravvedimento operoso;
- gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese precedente rispetto a quello nel quale è stata elaborata la comunicazione.
La facoltà di riaddebito
L’imposta di bollo è un obbligo a carico del prestatore d’opera. Ciò non toglie che quest’ultimo ha la possibilità di chiedere al cliente il suo rimborso.
Nel caso in cui il professionista dovesse riaddebitare il costo, l’importo percepito farebbe parte del suo compenso: gli importi vengono assimilati a dei ricavi come previsto dal comma 64 della Legge n. 190/14. Questo significa che concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.