La recente sentenza del Tribunale di Nola in oggetto affronta, in modo approfondito e sistematico, la questione della qualificabilità del fideiussore persona fisica, anche socio della società garantita, quale consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), cod. cons. Nello specifico, il caso riguardava una fideiussione prestata da persone fisiche in favore di una società cooperativa, per garantire un contratto di mutuo fondiario, successivamente oggetto di cartolarizzazione.
La questione del foro: inderogabilità e preminenza della tutela consumeristica.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti, affermando che, ai sensi dell’art. 66-bis cod. cons., “la competenza territoriale è inderogabile e radicata presso il foro di residenza o domicilio del consumatore”. L’opposta SPV aveva invocato l’art. 33 c.p.c. (cumulo soggettivo), sostenendo che la causa poteva essere attratta presso il foro della società garantita. Ma il Giudice ha ritenuto che la regola di specialità del foro consumeristico prevale rispetto alle regole generali sulla connessione processuale.
In tal senso, la sentenza richiama la Cass. Civ. n. 35275/2023, che esclude la possibilità di derogare alla competenza ex art. 66-bis Cod. Cons. anche in presenza di convenuti con residenze diverse. L’art. 33 c.p.c., infatti, opera esclusivamente in riferimento ai fori generali ex artt. 18-19 c.p.c. e “non è suscettibile di interpretazione estensiva” (Cass. Civ. n. 9369/2000; n. 12974/2004). Il foro del consumatore si configura dunque come foro speciale, inderogabile e prevalente, a tutela del contraente debole, anche quando egli intervenga solo come garante.
La posizione soggettiva del fideiussore: il superamento della teoria del “professionista per riflesso”.
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la qualificazione autonoma del fideiussore come consumatore, anche se questi ha prestato garanzia per una società. In particolare, si afferma che: “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di una società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso contratto di garanzia, e non del contratto principale”.
Il Giudice ha accolto integralmente l’orientamento della Cassazione (Cass. Civ. n. 742/2020, n. 1666/2020, n. 20633/2021) e della Corte di Giustizia UE (sentenza Tarcău, C-74/15), secondo cui l’accessorietà della fideiussione non incide sulla qualificazione soggettiva del garante, che deve essere considerato consumatore se non ha agito per scopi professionali.
In particolare:
- Il socio della società garantita può essere considerato consumatore se ha prestato la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale;
- La presenza di un interesse morale o affettivo (ad es. familiare o mutualistico) non esclude la natura non professionale dell’obbligazione assunta;
- È irrilevante la qualità di socio se non vi è anche un ruolo gestorio o partecipazione significativa al capitale (cfr. Cass. Civ. n. 1666/2020).
Clausole vessatorie e nullità del foro pattizio.
Il Tribunale ha altresì dichiarato nulla per vessatorietà la clausola di foro convenzionale contenuta nel contratto di fideiussione, per violazione degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo. È stato chiarito che:
- la presunzione di vessatorietà può essere superata solo se vi è prova della trattativa individuale, che deve essere seria, effettiva e documentata;
- l’onere della prova grava sul professionista, il quale nel caso di specie non ha assolto all’onere, non avendo nemmeno dedotto la trattativa (Cass. Civ. n. 742/2020).
La nullità della clausola determina l’applicazione automatica del foro di residenza del consumatore, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale incompetente e trasferimento del giudizio dinanzi al foro di Napoli.
Implicazioni per il contenzioso bancario e le cartolarizzazioni.
Il principio affermato dalla pronuncia in commento ha rilevanti effetti sistemici:
- consente a moltissimi fideiussori (persone fisiche, familiari, soci non amministratori) di opporre l’applicazione del Codice del Consumo;
- rende inopponibili le clausole contrattuali vessatorie contenute nei moduli ABI o nei formulari predisposti dalle banche;
- legittima eccezioni di nullità o inopponibilità anche verso le cessionarie del credito, a cui si applicano i limiti ex art. 58 TUB.
Questa lettura, conforme al diritto eurounitario, è un presidio di legalità nelle operazioni di cartolarizzazione e nei processi di recupero crediti, in cui troppo spesso le tutele del consumatore sono disattese per impostazioni formalistiche o meccanismi di processazione seriale.